Sentenza 196/1992 (ECLI:IT:COST:1992:196)
Massima numero 18524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
15/04/1992; Decisione del
15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Titolo
SENT. 196/92 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - AZIONE DISCIPLINARE A CARICO DI ESSI - PROMUOVIMENTO - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - SEPARATA DECORRENZA, PER IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E PER IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, DAL MOMENTO DI RISPETTIVA CONOSCENZA DELL'INFRAZIONE - MANCANZA DI UN OBBLIGO DI RECIPROCA COMUNICAZIONE DEI FATTI - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MAGISTRATI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 196/92 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - AZIONE DISCIPLINARE A CARICO DI ESSI - PROMUOVIMENTO - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - SEPARATA DECORRENZA, PER IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E PER IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, DAL MOMENTO DI RISPETTIVA CONOSCENZA DELL'INFRAZIONE - MANCANZA DI UN OBBLIGO DI RECIPROCA COMUNICAZIONE DEI FATTI - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MAGISTRATI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La possibilita' che l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati sia promossa da uno dei due organi che ne sono titolari (Ministro della giustizia e Procuratore generale presso la Corte di cassazione) quando - essendo venuti a conoscenza dell'infrazione in tempi diversi - per l'altro sia gia' decorso il termine annuale di decadenza, non da' luogo a disparita' di trattamento e di garanzie tra magistrati, essendo identica la durata del termine e la circostanza (conoscenza dei fatti) da cui dipende, per ciascuno dei due organi, la decorrenza di esso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 59, comma sesto, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1).
La possibilita' che l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati sia promossa da uno dei due organi che ne sono titolari (Ministro della giustizia e Procuratore generale presso la Corte di cassazione) quando - essendo venuti a conoscenza dell'infrazione in tempi diversi - per l'altro sia gia' decorso il termine annuale di decadenza, non da' luogo a disparita' di trattamento e di garanzie tra magistrati, essendo identica la durata del termine e la circostanza (conoscenza dei fatti) da cui dipende, per ciascuno dei due organi, la decorrenza di esso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 59, comma sesto, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte