Sentenza 196/1992 (ECLI:IT:COST:1992:196)
Massima numero 18525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  15/04/1992;  Decisione del  15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:  18522  18523  18524


Titolo
SENT. 196/92 D. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - AZIONE DISCIPLINARE A CARICO DI ESSI - PROMUOVIMENTO - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - SEPARATA DECORRENZA, PER IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E PER IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, DAL MOMENTO DI RISPETTIVA CONOSCENZA DELL'INFRAZIONE - MANCANZA DI UN OBBLIGO DI RECIPROCA COMUNICAZIONE DEI FATTI - PROSPETTATA INTRODUZIONE DI ESSO MEDIANTE PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA' - INIDONEITA' AD EVITARE LA CENSURATA POSSIBILITA' DI SFASATURE TEMPORALI NELLA DECORRENZA DEL TERMINE.

Testo
La censurata possibilita' di sfasature temporali nella decorrenza - per il Ministro della giustizia e per il Procuratore generale presso la Corte di cassazione - del termine annuale di decadenza per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di magistrati, non sarebbe comunque eliminata attraverso l'invocata previsione di un obbligo di reciproca comunicazione dei fatti tra i due titolari dell'azione, giacche' la mancata specificazione delle fattispecie di illecito disciplinare consente valutazioni diverse in ordine alla stessa apprezzabilita' e rilevanza disciplinare di un medesimo comportamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 104  co. 1

Altri parametri e norme interposte