Sentenza 197/1992 (ECLI:IT:COST:1992:197)
Massima numero 18253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  15/04/1992;  Decisione del  15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:  18252


Titolo
SENT. 197/92 B. REGIONE SICILIA - OCCUPAZIONE GIOVANILE - SISTEMAZIONE DEL PERSONALE RISULTATO IDONEO AGLI ESAMI DI CUI ALLA L. REG. N. 125 DEL 1980, NEL RUOLO DI AMMINISTRAZIONI O ENTI SOTTOPOSTI A TUTELA O VIGILANZA DELLA REGIONE - CRITERI - APPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE AL CONSORZIO PER L'AUTOSTRADA MESSINA-PALERMO - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ai sensi dell'art. 2, legge reg. Sicilia 25 ottobre 1985, n. 39 - la quale opera nel contesto della normativa nazionale finalizzata alla sistemazione definitiva dei titolari di contratti stipulati sulla base dei provvedimenti statali per l'occupazione giovanile (l. n. 285 del 1987) e tende a dare attuazione alle disposizioni di principio e di indirizzo di cui alla legge n. 138 del 1984 - il Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo legittimamente e' da ricomprendersi - in quanto ente pubblico (v. massima A) - tra gli enti tenuti a coprire il 75 per cento dei posti disponibili in organico con "idonei" negli esami espletati secondo la l. regionale n. 125 del 1980, recante norme per l'inserimento di giovani nella pubblica amministrazione. Tale disposizione non comporta violazione dell'art. 3 Cost., data l'impossibilita' di comparazione - per diversita' di disciplina giuridica (v. massima A) - con le altre societa' o enti pubblici economici, concessionari di autostrade, ne' irragionevolezza e lesione dell'art. 97 Cost., atteso che il personale in questione e' idoneo, a seguito di vaglio concorsuale, relativamente a specifiche qualifiche professionali iniziali di ciascuna carriera, ed e' quindi collocabile in ruolo secondo l'ordine di graduatoria, e che le assunzioni, non essendo ragionevolmente imposte a copertura totale dell'organico del Consorzio, non incidono sulla ordinaria previsione delle relative spese fisse gestionali ne' sulla discrezionalita' nei tempi di copertura dell'organico stesso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, legge reg. Sicilia 25 ottobre 1985, n. 39).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge regionale Sicilia  25/10/1985  n. 39  art. 2