Ordinanza 184/2021 (ECLI:IT:COST:2021:184)
Massima numero 44052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  07/07/2021;  Decisione del  07/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Massime associate alla pronuncia:  44051


Titolo
Circolazione stradale - Condanna per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzioni amministrative accessorie - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca quale sanzione automatica - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, nella parte in cui prevede il divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Nel giudizio a quo non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa, in ipotesi applicata dal giudice penale. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019 e ordinanza n. 203 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 222  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte