Ordinanza 184/2021 (ECLI:IT:COST:2021:184)
Massima numero 44052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
07/07/2021; Decisione del
07/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Massime associate alla pronuncia:
44051
Titolo
Circolazione stradale - Condanna per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzioni amministrative accessorie - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca quale sanzione automatica - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Condanna per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzioni amministrative accessorie - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca quale sanzione automatica - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, nella parte in cui prevede il divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Nel giudizio a quo non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa, in ipotesi applicata dal giudice penale. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019 e ordinanza n. 203 del 2019).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, nella parte in cui prevede il divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Nel giudizio a quo non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa, in ipotesi applicata dal giudice penale. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019 e ordinanza n. 203 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 222
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte