Sentenza 199/1992 (ECLI:IT:COST:1992:199)
Massima numero 18247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
15/04/1992; Decisione del
15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Titolo
SENT. 199/92 A. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - CONSEGUENZE: CONVERSIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - IMPOSSIBILITA' PER IL GUDICE DI VALUTARE LA EFFETTIVA LESIVITA' DELLA VIOLAZIONE, COSI' COME STABILITO PER L'ISTITUTO DELLA REVOCA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - IMPOSSIBILITA' DI PORRE A RAFFRONTO I DUE ISTITUTI.
SENT. 199/92 A. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - CONSEGUENZE: CONVERSIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - IMPOSSIBILITA' PER IL GUDICE DI VALUTARE LA EFFETTIVA LESIVITA' DELLA VIOLAZIONE, COSI' COME STABILITO PER L'ISTITUTO DELLA REVOCA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - IMPOSSIBILITA' DI PORRE A RAFFRONTO I DUE ISTITUTI.
Testo
Nel dubitare in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. della legittimita' costituzionale dell'art. 66, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabilisce la conversione delle sanzioni sostitutive anche a fronte di una sola violazione delle prescrizioni comportamentali imposte, cosi' impedendo al giudice ogni valutazione sulla effettiva lesivita' della condotta trasgressiva, il giudice rimettente pone a raffronto l'istituto della revoca delle misure alternative alla detenzione, la cui disciplina invece riconosce al giudice ampi poteri delibativi; tale raffronto, tuttavia, non appare consentito dal momento che il fenomeno della conversione e' concettualmente diverso da quello della revoca, fondandosi, quest'ultimo istituto, su di un "contrarius actus" speculare a quello concessivo del beneficio, si' che appare del tutto logico riconoscere al giudice anche nel caso della revoca la stessa sfera di discrezionalita' attribuita ad esso nella fase di concessione del beneficio; cio' non ricorre nel caso dell'istituto della conversione consistente in una trasformazione della sanzione sostitutiva a seguito di un "fatto sopravvenuto" tipizzato dall'ordinamento ed in grado di influire non sulla modalita' esecutiva bensi' sullo stesso tipo di pena da applicare.
Nel dubitare in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. della legittimita' costituzionale dell'art. 66, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabilisce la conversione delle sanzioni sostitutive anche a fronte di una sola violazione delle prescrizioni comportamentali imposte, cosi' impedendo al giudice ogni valutazione sulla effettiva lesivita' della condotta trasgressiva, il giudice rimettente pone a raffronto l'istituto della revoca delle misure alternative alla detenzione, la cui disciplina invece riconosce al giudice ampi poteri delibativi; tale raffronto, tuttavia, non appare consentito dal momento che il fenomeno della conversione e' concettualmente diverso da quello della revoca, fondandosi, quest'ultimo istituto, su di un "contrarius actus" speculare a quello concessivo del beneficio, si' che appare del tutto logico riconoscere al giudice anche nel caso della revoca la stessa sfera di discrezionalita' attribuita ad esso nella fase di concessione del beneficio; cio' non ricorre nel caso dell'istituto della conversione consistente in una trasformazione della sanzione sostitutiva a seguito di un "fatto sopravvenuto" tipizzato dall'ordinamento ed in grado di influire non sulla modalita' esecutiva bensi' sullo stesso tipo di pena da applicare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte