Sentenza 199/1992 (ECLI:IT:COST:1992:199)
Massima numero 18248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  15/04/1992;  Decisione del  15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:  18247  18249


Titolo
SENT. 199/92 B. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE ALLE PENE DETENTIVE BREVI - VIOLAZIONE DI ANCHE UNA SOLA DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - PREVISTA OBBLIGATORIETA' DELLA CONVERSIONE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VALUTARE SE LA VIOLAZIONE SIA O MENO COMPATIBILE CON L'ULTERIORE PROSECUZIONE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DI AMPI POTERI DELIBATIVI DA PARTE DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Indipendentemente dalla raffrontabilita' o meno degli istituti della conversione delle sanzioni sostitutive e della revoca delle misure alternative alla detenzione, l'art. 66 primo comma, della legge n. 689/1981, - che prevede la conversione delle sanzioni sostitutive a fronte della violazione anche di una sola delle prescrizioni imposte, - non per questo limita la cognizione del tribunale di sorveglianza al semplice accertamento della intervenuta violazione del "prescrizionale" e della sua riferibilita' alla volonta' colpevole del condannato, come erroneamente ritenuto dal giudice rimettente; deve al contrario riconoscersi che non ogni singola infrazione al prescrizionale di comportamento e' in se' per se' sufficiente a determinare la conversione delle sanzioni sostitutive, essendo il giudice tenuto a valutare, in funzione del principio enunciato dall'art. 27, terzo comma, Cost., se il comportamento del condannato che abbia trasgredito anche ad una sola delle prescrizioni imposte, presenti quelle connotazioni tali da costituire elemento sintomatico della inadeguatezza della sanzione sostitutiva a perseguire la funzione rieducativa che e' loro propria; cosi' interpretando l'impugnato art. 66, primo comma, l. n. 689/1981, si assegna al sistema la necessaria flessibilita' e coerenza, che, sola, puo' dirsi rispondente alle reali finalita' dell'istituto ed al su richiamato precetto costituzionale. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte