Sentenza 199/1992 (ECLI:IT:COST:1992:199)
Massima numero 18249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  15/04/1992;  Decisione del  15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:  18247  18248


Titolo
SENT. 199/92 C. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - CONSEGUENZE: CONVERSIONE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA - DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA CONVERSIONE - RITENUTA RETROATTIVITA' CON CONSEGUENTE DUPLICAZIONE DELLA PENA INFLITTA - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI CHE TUTELANO LA LIBERTA' PERSONALE - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' DI INTERPRETARE LA NORMA IN SENSO CONFORME A COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 66 primo comma, l. n. 689/1981, per la parte relativa ai criteri di individuazione della restante parte di pena da convertire a seguito della accertata violazione delle prescrizioni comportamentali, non puo' essere interpretato nel senso - indicato dal giudice remittente - che gli effetti della conversione devono farsi decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione - con la conseguenza che la conversione verrebbe ad avere efficacia retroattiva ove intervenisse in momento successivo al termine della esecuzione della sanzione sostitutiva, bensi' nell'unico modo possibile, conforme ai principi costituzionali, e cioe' nel senso che la conversione potra' operare solo nei limiti in cui il rapporto esecutivo sia ancora in essere, essendo necessario che residui una parte di pena da espiare e quindi da convertire; cio' in quanto, dovendo, a norma dell'art. 57, l. n. 689/1981, le sanzioni sostitutive essere considerate equipollenti alla pena detentiva sostituita, l'espiazione delle prime produce effetti equivalenti alla espiazione della corrispondente pena sostituita. Cosi' interpretando l'impugnato art. 66, primo comma, l. n. 689/1981, sia nell'ipotesi in cui il provvedimento di conversione intervenga durante l'esecuzione della sanzione sostitutiva, sia nel caso in cui la conversione sia disposta in un momento successivo, il tribunale sara' previamente tenuto ad esaminare la condotta del condannato dal momento in cui e' intervenuta la violazione a quello in cui viene disposta la conversione, per accertare se e in che misura quella condotta abbia prodotto l'effetto estintivo di cui si e' detto ed eventualmente determinare la parte della pena non espiata che deve essere convertita. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 13 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte