Sentenza 200/1992 (ECLI:IT:COST:1992:200)
Massima numero 18311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
15/04/1992; Decisione del
15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:
18312
Titolo
SENT. 200/92 A. PROCESSO PENALE - TIPI DI PRONUNCE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - ESCLUSIVA APPARTENENZA AL PROCEDIMENTO ORDINARIO - IMPOSSIBILTA' DI EMETTERLA NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL PRETORE.
SENT. 200/92 A. PROCESSO PENALE - TIPI DI PRONUNCE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - ESCLUSIVA APPARTENENZA AL PROCEDIMENTO ORDINARIO - IMPOSSIBILTA' DI EMETTERLA NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL PRETORE.
Testo
La sentenza di non luogo a procedere appartiene esclusivamente al procedimento ordinario, collocandosi all'esito dell'udienza preliminare come uno dei possibili epiloghi di tale udienza. Siffatta tipologia di pronuncia non ha invece ingresso nel procedimento avanti al pretore, in quanto privo di udienza preliminare. In tale procedimento, pertanto, l'unica pronuncia adottabile, prima del dibattimento, nei casi in cui non debba pronunciarsi condanna, e' (fuori dell'ipotesi di accesso ai riti semplificati di deflazione) una decisione di proscioglimento in tutto assimilabile alla decisione emessa prima del dibattimento a norma dell'art. 469 del codice di procedura penale.
La sentenza di non luogo a procedere appartiene esclusivamente al procedimento ordinario, collocandosi all'esito dell'udienza preliminare come uno dei possibili epiloghi di tale udienza. Siffatta tipologia di pronuncia non ha invece ingresso nel procedimento avanti al pretore, in quanto privo di udienza preliminare. In tale procedimento, pertanto, l'unica pronuncia adottabile, prima del dibattimento, nei casi in cui non debba pronunciarsi condanna, e' (fuori dell'ipotesi di accesso ai riti semplificati di deflazione) una decisione di proscioglimento in tutto assimilabile alla decisione emessa prima del dibattimento a norma dell'art. 469 del codice di procedura penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte