Sentenza 200/1992 (ECLI:IT:COST:1992:200)
Massima numero 18312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
15/04/1992; Decisione del
15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:
18311
Titolo
SENT. 200/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - SENTENZA DEL G.I.P. DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO PER INTERVENUTA OBLAZIONE - SUCCESSIVA PRONUNCIA IN GIUDIZIO, SULLO STESSO FATTO, CON SENTENZA DI CONDANNA - RITENUTA PREVALENZA DI QUEST' ULTIMO PROVVEDIMENTO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON IRRAGIONEVOLE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL 'FAVOR REI' - INSUSSISTENZA - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE LA SENTENZA DEL G.I.P., IN REALTA' DI PROSCIOGLIMENTO, SIA QUALIFICABILE COME SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - NON FONDATEZZA.
SENT. 200/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - SENTENZA DEL G.I.P. DI DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO PER INTERVENUTA OBLAZIONE - SUCCESSIVA PRONUNCIA IN GIUDIZIO, SULLO STESSO FATTO, CON SENTENZA DI CONDANNA - RITENUTA PREVALENZA DI QUEST' ULTIMO PROVVEDIMENTO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON IRRAGIONEVOLE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL 'FAVOR REI' - INSUSSISTENZA - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE LA SENTENZA DEL G.I.P., IN REALTA' DI PROSCIOGLIMENTO, SIA QUALIFICABILE COME SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - NON FONDATEZZA.
Testo
Anche se impropriamente denominata "di non luogo a procedere", la sentenza con cui il giudice delle indagini preliminari di pretura dichiari l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, va considerata (v. massima A) sentenza di proscioglimento e pertanto se per il medesimo fatto e contro la stessa persona sia stata pronunciata in giudizio - come nella specie - anche una sentenza di condanna, e' quest'ultima che, in applicazione dell'art. 669, ottavo comma, cod. proc. pen., va dichiarata ineseguibile. Deve dunque respingersi la censura di incostituzionalita' formulata, in riferimento ai principi della eguaglianza e del 'favor rei', riguardo all'art. 669, nono comma, cod. proc. pen., (secondo il quale nel conflitto fra una sentenza di non luogo a procedere - quando questa sia veramente tale - e una sentenza pronunciata in giudizio o un decreto penale, prevalgono i secondi) in quanto basata su una errata interpretazione della disposizione impugnata, non riferibile al caso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669, nono comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Anche se impropriamente denominata "di non luogo a procedere", la sentenza con cui il giudice delle indagini preliminari di pretura dichiari l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, va considerata (v. massima A) sentenza di proscioglimento e pertanto se per il medesimo fatto e contro la stessa persona sia stata pronunciata in giudizio - come nella specie - anche una sentenza di condanna, e' quest'ultima che, in applicazione dell'art. 669, ottavo comma, cod. proc. pen., va dichiarata ineseguibile. Deve dunque respingersi la censura di incostituzionalita' formulata, in riferimento ai principi della eguaglianza e del 'favor rei', riguardo all'art. 669, nono comma, cod. proc. pen., (secondo il quale nel conflitto fra una sentenza di non luogo a procedere - quando questa sia veramente tale - e una sentenza pronunciata in giudizio o un decreto penale, prevalgono i secondi) in quanto basata su una errata interpretazione della disposizione impugnata, non riferibile al caso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669, nono comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte