Sentenza 202/1992 (ECLI:IT:COST:1992:202)
Massima numero 18288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
15/04/1992; Decisione del
15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:
18287
Titolo
SENT. 202/92 B. COOPERAZIONE E COOPERATIVE - COOPERAZIONE SOCIALE - MISURE PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO - ADOZIONE DA PARTE DELLE REGIONI - ONERI CONSEGUENTI - ASSUNZIONE A CARICO DELLE REGIONI STESSE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE E DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE - INSUSSISTENZA (STANTE LA POSSIBILITA' DI INTERRPRETARE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA IN SENSO CONFORME ALLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO E REGIONI) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 202/92 B. COOPERAZIONE E COOPERATIVE - COOPERAZIONE SOCIALE - MISURE PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO - ADOZIONE DA PARTE DELLE REGIONI - ONERI CONSEGUENTI - ASSUNZIONE A CARICO DELLE REGIONI STESSE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE E DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE - INSUSSISTENZA (STANTE LA POSSIBILITA' DI INTERRPRETARE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA IN SENSO CONFORME ALLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO E REGIONI) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione che pone a carico delle ordinarie disponibilita' finanziarie delle regioni gli oneri necessari per far fronte alle misure a favore della promozione, del sostegno e dello sviluppo della cooperazione sociale, puo' essere interpretata conformemente alla ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni (v. massima A), nel senso che gli oneri in questione sono da riferirsi alle attivita' di cooperazione sociale rientranti in ambiti materiali gia' trasferiti o delegati alle competenze regionali e pertanto non puo' essere considerata contrastante con gli invocati parametri costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, l. 8 novembre 1991, n. 381, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, ultimo comma, Cost).
La disposizione che pone a carico delle ordinarie disponibilita' finanziarie delle regioni gli oneri necessari per far fronte alle misure a favore della promozione, del sostegno e dello sviluppo della cooperazione sociale, puo' essere interpretata conformemente alla ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni (v. massima A), nel senso che gli oneri in questione sono da riferirsi alle attivita' di cooperazione sociale rientranti in ambiti materiali gia' trasferiti o delegati alle competenze regionali e pertanto non puo' essere considerata contrastante con gli invocati parametri costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, l. 8 novembre 1991, n. 381, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, ultimo comma, Cost).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte