Sentenza 203/1992 (ECLI:IT:COST:1992:203)
Massima numero 18318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
15/04/1992; Decisione del
15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:
18319
Titolo
SENT. 203/92 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - FACOLTA' DEL GIUDICE, IN CASI DI ASSOLUTA NECESSITA', DI DISPORNE LA SOSPENSIONE - CARATTERE GENERALE E RESIDUALE DEL PRINCIPIO.
SENT. 203/92 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - FACOLTA' DEL GIUDICE, IN CASI DI ASSOLUTA NECESSITA', DI DISPORNE LA SOSPENSIONE - CARATTERE GENERALE E RESIDUALE DEL PRINCIPIO.
Testo
L'art. 477 cod. proc. pen., dopo aver stabilito, al primo comma, che il dibattimento, quando non e' assolutamente possibile esaurirlo in una sola udienza, deve proseguire nel giorno seguente non festivo, dispone (secondo comma) che "il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi". Sia per la sua collocazione nel capo dedicato alle "disposizioni generali" del dibattimento, sia per il suo specifico contenuto, tale norma ha evidente carattere generale e residuale, mirando a contemperare il principio della concentrazione del dibattimento (direttiva n. 66 della legge di delega) con l'esigenza di consentire sospensioni di breve durata per motivi non esplicitamente indicati, ma comunque caratterizzati da un'"assoluta necessita'". A detta norma, pertanto, il giudice puo' ricorrere ogniqualvolta, in mancanza di altra disposizione specifica che preveda la sospensione del dibattimento, ritenga che nella fattispecie si sia in presenza dell'anzidetto presupposto.
L'art. 477 cod. proc. pen., dopo aver stabilito, al primo comma, che il dibattimento, quando non e' assolutamente possibile esaurirlo in una sola udienza, deve proseguire nel giorno seguente non festivo, dispone (secondo comma) che "il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi". Sia per la sua collocazione nel capo dedicato alle "disposizioni generali" del dibattimento, sia per il suo specifico contenuto, tale norma ha evidente carattere generale e residuale, mirando a contemperare il principio della concentrazione del dibattimento (direttiva n. 66 della legge di delega) con l'esigenza di consentire sospensioni di breve durata per motivi non esplicitamente indicati, ma comunque caratterizzati da un'"assoluta necessita'". A detta norma, pertanto, il giudice puo' ricorrere ogniqualvolta, in mancanza di altra disposizione specifica che preveda la sospensione del dibattimento, ritenga che nella fattispecie si sia in presenza dell'anzidetto presupposto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte