Sentenza 185/2021 (ECLI:IT:COST:2021:185)
Massima numero 44237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  10/06/2021;  Decisione del  10/06/2021
Deposito del 23/09/2021; Pubblicazione in G. U. 29/09/2021
Massime associate alla pronuncia:  44238  44239  44240  44241  44242  44243  44244


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Richiesta di intervento additivo (nella specie, in materia di dosimetria sanzionatoria) - Carattere discrezionale delle norme censurate - Assenza di un deficit di tutela conseguente all'ablazione richiesta - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento additivo su aspetti rimessi alla discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, come conv. Il deficit di tutela conseguente all'ablazione della norma denunciata non attinge a quei livelli che rendono indispensabile la ricerca - e l'indicazione, da parte del rimettente - di soluzioni sanzionatorie alternative, costituzionalmente adeguate, suscettibili di essere sostituite, ad opera della Corte costituzionale, a quella sospettata di illegittimità costituzionale, in attesa di un intervento legislativo. (Precedenti: S. 115/2019 - mass. 42269; S. 233/2018 - mass. 41054).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/09/2012  n. 158  art. 7  co. 6

legge  08/11/2012  n. 189  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte