Sentenza 185/2021 (ECLI:IT:COST:2021:185)
Massima numero 44237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
10/06/2021; Decisione del
10/06/2021
Deposito del 23/09/2021; Pubblicazione in G. U. 29/09/2021
Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Richiesta di intervento additivo (nella specie, in materia di dosimetria sanzionatoria) - Carattere discrezionale delle norme censurate - Assenza di un deficit di tutela conseguente all'ablazione richiesta - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Richiesta di intervento additivo (nella specie, in materia di dosimetria sanzionatoria) - Carattere discrezionale delle norme censurate - Assenza di un deficit di tutela conseguente all'ablazione richiesta - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento additivo su aspetti rimessi alla discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, come conv. Il deficit di tutela conseguente all'ablazione della norma denunciata non attinge a quei livelli che rendono indispensabile la ricerca - e l'indicazione, da parte del rimettente - di soluzioni sanzionatorie alternative, costituzionalmente adeguate, suscettibili di essere sostituite, ad opera della Corte costituzionale, a quella sospettata di illegittimità costituzionale, in attesa di un intervento legislativo. (Precedenti: S. 115/2019 - mass. 42269; S. 233/2018 - mass. 41054).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento additivo su aspetti rimessi alla discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, come conv. Il deficit di tutela conseguente all'ablazione della norma denunciata non attinge a quei livelli che rendono indispensabile la ricerca - e l'indicazione, da parte del rimettente - di soluzioni sanzionatorie alternative, costituzionalmente adeguate, suscettibili di essere sostituite, ad opera della Corte costituzionale, a quella sospettata di illegittimità costituzionale, in attesa di un intervento legislativo. (Precedenti: S. 115/2019 - mass. 42269; S. 233/2018 - mass. 41054).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/09/2012
n. 158
art. 7
co. 6
legge
08/11/2012
n. 189
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte