Sentenza 203/1992 (ECLI:IT:COST:1992:203)
Massima numero 18319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  15/04/1992;  Decisione del  15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:  18318


Titolo
SENT. 203/92 B. PROCESSO PENALE - ATTI INTRODUTTIVI AL DIBATTIMENTO - AMMISSIBILITA' DI PROVE VERTENTI SU CIRCOSTANZE ANCHE DIVERSE DA QUELLE GIA' INDICATE DALLA PARTE NELLE LISTE DEPOSITATE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DELLE ALTRE PARTI DI CHIEDERE TERMINE PER L'ESAME - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - QUESTIONE SOLLEVATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - APPLICABILITA' DELLA NORMA CHE ABILITA A SOSPENDERE IL DIBATTIMENTO "PER RAGIONI DI ASSOLUTA NECESSITA'" - NON FONDATEZZA.

Testo
Nel caso di ammissione, all'inizio del dibattimento, ex art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., di prove non indicate nella lista di cui all'art. 468, quando la parte che le richiede dimostri di non averle potute indicare tempestivamente, l'esigenza di assicurare a ciascuna delle altre parti e allo stesso pubblico ministero, ai fini dell'eventuale esercizio di dedurre prova contraria, la possibilita' di esaminarle adeguatamente, ben puo' costituire - ed anzi deve ritenersi che integri senz'altro - una di quelle "ragioni di assoluta necessita'" che abilita il giudice, in assenza di altra specifica disposizione, ai sensi dell'art. 477, secondo comma, (ved. massima A) a disporre, se la parte interessata lo richieda, la sospensione del dibattimento. Nel provvedere in tale senso, il giudice ha altresi' facolta' di graduare la durata della sospensione, adeguandola alle singole concrete fattispecie, al fine di contemperare al meglio, caso per caso, le opposte esigenze. Cadono quindi le censure di incostituzionalita' avanzate in base all'errato presupposto interpretativo che cio' non fosse consentito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 493 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli art. 3, 24 e 77, in relazione all'art. 2, dir. 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81, della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dirett. 3