Sentenza 204/1992 (ECLI:IT:COST:1992:204)
Massima numero 18333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
15/04/1992; Decisione del
15/04/1992
Deposito del 29/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 204/92. PENSIONI - ESCLUSIONE E CONGELAMENTO DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE PER I PENSIONATI CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO - MANCATA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA RETRIBUZIONE OLTRE LA QUALE L'ESCLUSIONE E IL CONGELAMENTO DIVENTANO OPERANTI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA GIUSTA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - CONSEGUENTE DOVERE DEL LEGISLATORE DI PROVVEDERE ALL'INTEGRAZIONE DELLA NORMA.
SENT. 204/92. PENSIONI - ESCLUSIONE E CONGELAMENTO DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE PER I PENSIONATI CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO - MANCATA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA RETRIBUZIONE OLTRE LA QUALE L'ESCLUSIONE E IL CONGELAMENTO DIVENTANO OPERANTI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA GIUSTA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - CONSEGUENTE DOVERE DEL LEGISLATORE DI PROVVEDERE ALL'INTEGRAZIONE DELLA NORMA.
Testo
Come la Corte ha gia' avuto modo di statuire, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo, in caso di espletamento di una nuova attivita' lavorativa, puo' essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione soltanto se sia correlata ad una retribuzione di questa nuova attivita' che ne giustifichi la misura: cosicche' non sono legittime le norme che implichino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attivita' esplicata, oltre il quale tale decurtazione diventa operante. Ne consegue che violano l'art. 36, primo comma, della Costituzione, l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e l'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quali rispettivamente prevedono, per i pensionati che svolgono anche attivita' di lavoro subordinato, il primo l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale, il secondo, invece, il congelamento dell'importo dovuto al 31 dicembre 1978 di detta indennita'. Tali articoli pertanto vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione ed il congelamento dell'indennita' integrativa speciale, spettando al legislatore, che deve provvedervi nel rispetto del precetto costituzionale dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, la determinazione di tale misura e quella della relativa decorrenza. - Con analoga decisione, in base allo stesso principio: S. n. 566/1989.
Come la Corte ha gia' avuto modo di statuire, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo, in caso di espletamento di una nuova attivita' lavorativa, puo' essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione soltanto se sia correlata ad una retribuzione di questa nuova attivita' che ne giustifichi la misura: cosicche' non sono legittime le norme che implichino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attivita' esplicata, oltre il quale tale decurtazione diventa operante. Ne consegue che violano l'art. 36, primo comma, della Costituzione, l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e l'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quali rispettivamente prevedono, per i pensionati che svolgono anche attivita' di lavoro subordinato, il primo l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale, il secondo, invece, il congelamento dell'importo dovuto al 31 dicembre 1978 di detta indennita'. Tali articoli pertanto vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione ed il congelamento dell'indennita' integrativa speciale, spettando al legislatore, che deve provvedervi nel rispetto del precetto costituzionale dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, la determinazione di tale misura e quella della relativa decorrenza. - Con analoga decisione, in base allo stesso principio: S. n. 566/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte