Sentenza 205/1992 (ECLI:IT:COST:1992:205)
Massima numero 18332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  15/04/1992;  Decisione del  15/04/1992
Deposito del 29/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:  18331


Titolo
SENT. 205/92 B. FALLIMENTO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DI CREDITI AMMESSI - IMPROPONIBILITA', SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, DA PARTE DEL FALLITO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DENUNCIATA SUL PRESUPPOSTO CHE L'ACCERTAMENTO, NEL DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO, DEL CREDITO CONTESTATO, ABBIA EFFICACIA PREGIUDIZIALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IN PRESENZA DI UNA PLURALITA' DI SOLUZIONI POSSIBILI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella procedura fallimentare disciplinata dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con riguardo al subprocedimento di formazione dello stato passivo, e' previsto che il creditore possa impugnare, con ricorso al giudice delegato, i crediti ammessi (art. 100, r.d. 16 marzo 1942, n. 267), mentre per consolidata interpretazione della Suprema Corte (che rende la norma diritto vivente) analoga legittimazione all'impugnazione non e' riconosciuta al fallito (e neppure, in suo nome e per suo conto, al curatore); al contrario, non vi e' univocita' nella giurisprudenza in ordine all'eventuale efficacia preclusiva del decreto del giudice delegato, che dichiara esecutivo lo stato passivo, anche nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Peraltro anche a volere accogliere l'interpretazione estensiva, fatta propria dal giudice a quo, che proprio per tale ragione ha dubitato della compatibilita' del sistema normativo con la garanzia di difesa del fallito, alla Corte e' precluso alcun tipo di intervento, in quanto la richiesta soluzione adeguatrice, diretta, in via di ipotesi, al rafforzamento delle garanzie difensive del debitore, presuppone una scelta fra piu' soluzioni astrattamente possibili (esclusione in sede di giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento dell'efficacia preclusiva del precedente accertamento del passivo; estensione al fallito della legittimazione ad impugnare i crediti ammessi allo stato passivo; attribuzione di questa legittimazione al curatore nell'interesse del fallito, ecc.), rimesse (ved. massima A) alla valutazione discrezionale del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 24 Cost.). - Per la non fondatezza della questione, ma senza considerazione del motivo (allora non prospettato) relativo all'effetto preclusivo dell'accertamento del passivo nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento: S. n. 222/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte