Sentenza 208/1992 (ECLI:IT:COST:1992:208)
Massima numero 18583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  16/04/1992;  Decisione del  16/04/1992
Deposito del 04/05/1992; Pubblicazione in G. U. 13/05/1992
Massime associate alla pronuncia:  18582  18584  18585


Titolo
SENT. 208/92 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ORGANI (E UFFICI) AMMINISTRATIVI - PROROGA OLTRE LA SCADENZA - POSSIBILITA', IN BASE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI, SOLO IN PRESENZA DI ESPRESSA PREVISIONE LEGISLATIVA E NEI LIMITI DA ESSA INDICATI - INCOSTITUZIONALITA' DI UN EVENTUALE RICORSO ABITUALE ALLA 'PROROGATIO' DI FATTO A TEMPO INDEFINITO - INCONFIGURABILITA' DI UNA 'PROROGATIO' DI FATTO LIMITATA AD UN TERMINE CONGRUO A CONSENTIRE LA NORMINA DEI SUCCESSORI.

Testo
In virtu' dei principi enunciati dall'art. 97 Cost., ogni proroga di organi amministrativi scaduti puo' aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da essa indicati, mentre sarebbe ben lontana dal modello costituzionale un'organizzazione caratterizzata da un ricorso abituale - senza cautele idonee ad impedirne l'abuso - alla 'prorogatio' di fatto 'sine die': quest'ultima lasciando all'arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinare la durata di un organo la cui competenza e', invece, temporalmente circoscritta dalla legge, violerebbe la riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonche' i principi di imparzialita' e di buon andamento. Ne' puo' ammettersi - in quanto fondata su un criterio incerto, oltreche' inutile rispetto all'esigenza di assicurare la continuita' funzionale dell'organo scaduto - una 'prorogatio' di fatto limitata ad un termine congruo a consentire la nomina dei successori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte