Sentenza 208/1992 (ECLI:IT:COST:1992:208)
Massima numero 18584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
16/04/1992; Decisione del
16/04/1992
Deposito del 04/05/1992; Pubblicazione in G. U. 13/05/1992
Titolo
SENT. 208/92 C. REGIONE SARDEGNA - COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO - DISCIPLINA REGIONALE - SCADENZA AL MOMENTO DELL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE - PROROGA LIMITATA I SUCCESSIVI SESSANTA GIORNI - RITENUTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLE LEGGI STATALI, IN BASE ALL'ASSERITA ESISTENZA DI UN PRINCIPIO DI 'PROROGATIO' DI FATTO A TEMPO INDEFINITO DEGLI ORGANI SCADUTI - ESCLUSIONE, ATTESA L'INSUSSISTENZA DEL PRINCIPIO POSTULATO DAL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 208/92 C. REGIONE SARDEGNA - COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO - DISCIPLINA REGIONALE - SCADENZA AL MOMENTO DELL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE - PROROGA LIMITATA I SUCCESSIVI SESSANTA GIORNI - RITENUTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLE LEGGI STATALI, IN BASE ALL'ASSERITA ESISTENZA DI UN PRINCIPIO DI 'PROROGATIO' DI FATTO A TEMPO INDEFINITO DEGLI ORGANI SCADUTI - ESCLUSIONE, ATTESA L'INSUSSISTENZA DEL PRINCIPIO POSTULATO DAL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge regionale che, escludendo la 'prorogatio' di fatto 'sine die' dei Comitati regionali di controllo scaduti, prevede la loro proroga per non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza prevista, non contrasta con la norma statutaria che impone di armonizzare la disciplina del controllo sugli atti degli enti locali con i principi delle leggi dello Stato e soddisfa in modo idoneo l'esigenza di continuita' funzionale dei Co.re.co., in quanto dispone che - entro il suddetto ragionevole termine - il Consiglio regionale obbligatoriamente provveda alla ricostituzione degli organi scaduti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 46 dello Statuto speciale per la Sardegna - della questione di costituzionalita' dell'art. 9, comma primo, L.reg. Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, come modificato dall'art. 1 della successiva legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6). - v. massime precedenti.
La legge regionale che, escludendo la 'prorogatio' di fatto 'sine die' dei Comitati regionali di controllo scaduti, prevede la loro proroga per non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza prevista, non contrasta con la norma statutaria che impone di armonizzare la disciplina del controllo sugli atti degli enti locali con i principi delle leggi dello Stato e soddisfa in modo idoneo l'esigenza di continuita' funzionale dei Co.re.co., in quanto dispone che - entro il suddetto ragionevole termine - il Consiglio regionale obbligatoriamente provveda alla ricostituzione degli organi scaduti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 46 dello Statuto speciale per la Sardegna - della questione di costituzionalita' dell'art. 9, comma primo, L.reg. Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, come modificato dall'art. 1 della successiva legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6). - v. massime precedenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 46
Altri parametri e norme interposte