Sentenza 208/1992 (ECLI:IT:COST:1992:208)
Massima numero 18585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  16/04/1992;  Decisione del  16/04/1992
Deposito del 04/05/1992; Pubblicazione in G. U. 13/05/1992
Massime associate alla pronuncia:  18582  18583  18584


Titolo
SENT. 208/92 D. IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO ALLE QUALIFICHE INFERIORI - AMMISSIONE ALLE RELATIVE SELEZIONI - ESCLUSIONE DEI SOGGETTI NON ISCRIVIBILI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO IN QUANTO GIA' OCCUPATI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA SUBORDINATAMENTE ALL'ACCOGLIMENTO DI ALTRA, DICHIARATA, INVECE, INFONDATA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Allorche' una questione di costituzionalita' sia proposta in subordine all'accoglimento di altra, contestualmente sollevata, il rigetto di questa rende quella inammissibile. Pertanto, una volta dichiarata infondata la questione concernente la norma regionale che esclude la 'prorogatio' di fatto 'sine die' dei Co.re.co. scaduti, va dichiarata inammissibile - in quanto proposta nell'eventualita' dell'accoglimento della prima - l'ulteriore questione relativa alla norma statale che esclude i soggetti non iscrivibili alle liste di collocamento (in quanto gia' occupati) dalle selezioni per l'accesso alle qualifiche inferiori del pubblico impiego. (Questione concernente l'art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56, in riferimento all'art. 97, commi primo e terzo, Cost.). - v. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 3

Altri parametri e norme interposte