Sentenza 210/1992 (ECLI:IT:COST:1992:210)
Massima numero 18715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
04/05/1992; Decisione del
04/05/1992
Deposito del 11/05/1992; Pubblicazione in G. U. 20/05/1992
Titolo
SENT. 21O/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA LEGISLATIVA AI FINI DI UN'EVENTUALE IMPUGNAZIONE - CRITERI - "OBITER DICTA" IN SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - IDONEITA' A COSTITUIRE "DIRITTO VIVENTE" - ESCLUSIONE - EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE DI MERITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
SENT. 21O/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA LEGISLATIVA AI FINI DI UN'EVENTUALE IMPUGNAZIONE - CRITERI - "OBITER DICTA" IN SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - IDONEITA' A COSTITUIRE "DIRITTO VIVENTE" - ESCLUSIONE - EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE DI MERITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
Testo
Non possono certo considerarsi "diritto vivente" le affermazioni che, pur essendo contenute in sentenze della Corte di cassazione, si pongano, nella economia delle stesse, come meri "obiter dicta", senza assurgere a "ratio decidendi". E' percio' senz'altro da escludere che affermazioni di tal genere abbiano efficacia vincolante, per il giudice di merito, nell'interpretazione da dare, ai fini dell'eventuale promovimento di incidenti di costituzionalita', alla norma legislativa a cui esse si riferiscono. Il che va detto, in particolare, per le affermazioni di sentenze della Cassazione sull'art. 5, secondo comma, della legge n. 863 del 1984 (concernente il contratto di lavoro a tempo parziale) secondo cui (ved. massima C) in base a tale disposizione, nel contratto potrebbero essere adottate clausole (c.d. "elastiche") tali da lasciare al datore di lavoro il potere di decidere unilateralmente, nel corso del rapporto, e quindi di variarla, la collocazione temporale, nell'arco del giorno, settimana ecc., della prestazione lavorativa, e secondo cui, inoltre, in caso di riconosciuta nullita' di una tale clausola, la nullita' (ved. massima E) si estenderebbe all'intero contratto. Tali affermazioni, infatti, non costituiscono "ratio decidendi", giacche' le sentenze in cui sono espresse riguardano, nel primo caso, contratti ai quali, essendo stati conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 863, questa non era applicabile, e, nel secondo, contratti dichiarati nulli per difetto di forma.
Non possono certo considerarsi "diritto vivente" le affermazioni che, pur essendo contenute in sentenze della Corte di cassazione, si pongano, nella economia delle stesse, come meri "obiter dicta", senza assurgere a "ratio decidendi". E' percio' senz'altro da escludere che affermazioni di tal genere abbiano efficacia vincolante, per il giudice di merito, nell'interpretazione da dare, ai fini dell'eventuale promovimento di incidenti di costituzionalita', alla norma legislativa a cui esse si riferiscono. Il che va detto, in particolare, per le affermazioni di sentenze della Cassazione sull'art. 5, secondo comma, della legge n. 863 del 1984 (concernente il contratto di lavoro a tempo parziale) secondo cui (ved. massima C) in base a tale disposizione, nel contratto potrebbero essere adottate clausole (c.d. "elastiche") tali da lasciare al datore di lavoro il potere di decidere unilateralmente, nel corso del rapporto, e quindi di variarla, la collocazione temporale, nell'arco del giorno, settimana ecc., della prestazione lavorativa, e secondo cui, inoltre, in caso di riconosciuta nullita' di una tale clausola, la nullita' (ved. massima E) si estenderebbe all'intero contratto. Tali affermazioni, infatti, non costituiscono "ratio decidendi", giacche' le sentenze in cui sono espresse riguardano, nel primo caso, contratti ai quali, essendo stati conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 863, questa non era applicabile, e, nel secondo, contratti dichiarati nulli per difetto di forma.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte