Sentenza 210/1992 (ECLI:IT:COST:1992:210)
Massima numero 18717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
04/05/1992; Decisione del
04/05/1992
Deposito del 11/05/1992; Pubblicazione in G. U. 20/05/1992
Titolo
SENT. 210/92 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO CON INDICAZIONE DEL GIORNO, DELLA SETTIMANA, DEL MESE E DELL'ANNO - RITENUTA POSSIBILITA' PER IL DATORE DI LAVORO DI VARIARE UNILATERALMENTE LA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE ADEGUATA ALLE ESIGENZE DI VITA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 210/92 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO CON INDICAZIONE DEL GIORNO, DELLA SETTIMANA, DEL MESE E DELL'ANNO - RITENUTA POSSIBILITA' PER IL DATORE DI LAVORO DI VARIARE UNILATERALMENTE LA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE ADEGUATA ALLE ESIGENZE DI VITA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La prescrizione - contenuta nell'art. 5, secondo comma, l. 19 dicembre 1984, n. 863 - secondo cui nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere indicate, oltre alle mansioni, anche "la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno", denota con chiarezza che il legislatore ha inteso stabilire che sia dell'orario giornaliero, che dei giorni lavorativi, deve "essere indicata la distribuzione", rispettivamente, nell'arco della giornata e della settimana ecc. In tal modo si e' voluto escludere proprio l'ammissibilita' di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto il potere del datore di lavoro di determinare o variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, cio' che impedirebbe al lavoratore, e alla lavoratrice, di programmare le altre attivita' cui, fuori di casa o in casa, devono dedicarsi, e verrebbe altresi' a ledere la liberta' del lavoratore, assoggettato ad un potere di chiamata esercitabile "ad libitum". La interpretazione contraria, su cui si basano le censure di incostituzionalita' formulate dal giudice 'a quo', non appare quindi imposta e neppure suggerita dai comuni canoni ermeneutici, ne' certo puo' trovare conforto - contro quanto ritenuto nella ordinanza di rinvio - in una affermazione di una sentenza della Cassazione (al riguardo ved. massima A), non costituente "ratio decidendi" ma mero "obiter dictum", mentre anche in questo caso preminente rilievo va riconosciuto al criterio secondo cui, tra piu' significati possibili di una medesima disposizione, l'interprete deve escludere quello, tra di essi, che non sia coerente con il dettato costituzionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 5, secondo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1984, n. 863, in parte 'qua').
La prescrizione - contenuta nell'art. 5, secondo comma, l. 19 dicembre 1984, n. 863 - secondo cui nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere indicate, oltre alle mansioni, anche "la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno", denota con chiarezza che il legislatore ha inteso stabilire che sia dell'orario giornaliero, che dei giorni lavorativi, deve "essere indicata la distribuzione", rispettivamente, nell'arco della giornata e della settimana ecc. In tal modo si e' voluto escludere proprio l'ammissibilita' di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto il potere del datore di lavoro di determinare o variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, cio' che impedirebbe al lavoratore, e alla lavoratrice, di programmare le altre attivita' cui, fuori di casa o in casa, devono dedicarsi, e verrebbe altresi' a ledere la liberta' del lavoratore, assoggettato ad un potere di chiamata esercitabile "ad libitum". La interpretazione contraria, su cui si basano le censure di incostituzionalita' formulate dal giudice 'a quo', non appare quindi imposta e neppure suggerita dai comuni canoni ermeneutici, ne' certo puo' trovare conforto - contro quanto ritenuto nella ordinanza di rinvio - in una affermazione di una sentenza della Cassazione (al riguardo ved. massima A), non costituente "ratio decidendi" ma mero "obiter dictum", mentre anche in questo caso preminente rilievo va riconosciuto al criterio secondo cui, tra piu' significati possibili di una medesima disposizione, l'interprete deve escludere quello, tra di essi, che non sia coerente con il dettato costituzionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 5, secondo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1984, n. 863, in parte 'qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte