Sentenza 210/1992 (ECLI:IT:COST:1992:210)
Massima numero 18730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
04/05/1992; Decisione del
04/05/1992
Deposito del 11/05/1992; Pubblicazione in G. U. 20/05/1992
Titolo
SENT. 210/92 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PRIVA DELLA NECESSARIA DETERMINATEZZA - CONSEGUENZE - RITENUTA NULLITA' DELL'INTERO CONTRATTO - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' CON INCIDENZA SUI DIRITTI DEL LAVORATORE AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - NECESSITA' DI SEGUIRE L'INTEPRETAZIONE DELLA NORMA (OPPOSTA A QUELLA PRESUPPOSTA DAL GIUDICE A QUO) SECONDO CUI LA NULLITA' DELLA CLAUSOLA NON TRAVOLGE L'INTERO CONTRATTO - COMPETENZA DEI GIUDICI ORDINARI RIGUARDO ALLA CONFIGURAZIONE DA DARE QUINDI, IN POSITIVO, ALLA FATTISPECIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 210/92 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PRIVA DELLA NECESSARIA DETERMINATEZZA - CONSEGUENZE - RITENUTA NULLITA' DELL'INTERO CONTRATTO - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' CON INCIDENZA SUI DIRITTI DEL LAVORATORE AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - NECESSITA' DI SEGUIRE L'INTEPRETAZIONE DELLA NORMA (OPPOSTA A QUELLA PRESUPPOSTA DAL GIUDICE A QUO) SECONDO CUI LA NULLITA' DELLA CLAUSOLA NON TRAVOLGE L'INTERO CONTRATTO - COMPETENZA DEI GIUDICI ORDINARI RIGUARDO ALLA CONFIGURAZIONE DA DARE QUINDI, IN POSITIVO, ALLA FATTISPECIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La nullita' della clausola di riduzione e distribuzione dell'orario di lavoro, prevista nel contratto di lavoro a tempo parziale, che conferisca al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, non comporta la nullita' dell'intero contratto. Sarebbe infatti irrazionale che dalla violazione di una norma imperativa quale deve ritenersi (ved. massime C e D) quella dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 863 del 1984, posta al fine di tutelare il lavoratore contro l'adozione di clausole vessatorie, potesse derivare proprio la liberazione del datore di lavoro da ogni vincolo contrattuale. La opposta interpretazione, su cui si basano le censure di incostituzionalita' formulate in proposito dal giudice a 'quo', non puo' dunque ritenersi imposta dall'ordinamento legislativo, ne' trova appiglio in una giurisprudenza consolidata, non essendo certo tale quella richiamata nella ordinanza di rinvio con riferimento ad affermazioni della Cassazione (ved. massima A) non costituenti, nei relativi giudizi, "ratio decidendi" e assumendo comunque anche in questo caso preminente rilievo il principio secondo cui l'interprete deve escludere, tra piu' significati possibili di una disposizione, quello che non sia coerente con il dettato costituzionale. D'altra parte, una volta escluso che la nullita' della clausola di distribuzione dell'orario di lavoro travolga l'intero contratto, la configurazione da dare, in positivo, alla fattispecie, e' problema che implica opzioni e scelte interpretative spettanti ai giudici ordinari e non alla Corte, alla quale quindi non e' consentito di dichiarare - come pure le e' stato richiesto dal giudice a 'quo' - che in caso di nullita' della suddetta clausola il rapporto si debba intendere a tempo pieno, con conseguente diritto alla retribuzione integrale per il periodo pregresso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 5, secondo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 novembre 1984, n. 863, in parte ' qua'.)
La nullita' della clausola di riduzione e distribuzione dell'orario di lavoro, prevista nel contratto di lavoro a tempo parziale, che conferisca al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, non comporta la nullita' dell'intero contratto. Sarebbe infatti irrazionale che dalla violazione di una norma imperativa quale deve ritenersi (ved. massime C e D) quella dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 863 del 1984, posta al fine di tutelare il lavoratore contro l'adozione di clausole vessatorie, potesse derivare proprio la liberazione del datore di lavoro da ogni vincolo contrattuale. La opposta interpretazione, su cui si basano le censure di incostituzionalita' formulate in proposito dal giudice a 'quo', non puo' dunque ritenersi imposta dall'ordinamento legislativo, ne' trova appiglio in una giurisprudenza consolidata, non essendo certo tale quella richiamata nella ordinanza di rinvio con riferimento ad affermazioni della Cassazione (ved. massima A) non costituenti, nei relativi giudizi, "ratio decidendi" e assumendo comunque anche in questo caso preminente rilievo il principio secondo cui l'interprete deve escludere, tra piu' significati possibili di una disposizione, quello che non sia coerente con il dettato costituzionale. D'altra parte, una volta escluso che la nullita' della clausola di distribuzione dell'orario di lavoro travolga l'intero contratto, la configurazione da dare, in positivo, alla fattispecie, e' problema che implica opzioni e scelte interpretative spettanti ai giudici ordinari e non alla Corte, alla quale quindi non e' consentito di dichiarare - come pure le e' stato richiesto dal giudice a 'quo' - che in caso di nullita' della suddetta clausola il rapporto si debba intendere a tempo pieno, con conseguente diritto alla retribuzione integrale per il periodo pregresso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 5, secondo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 novembre 1984, n. 863, in parte ' qua'.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte