Ordinanza 212/1992 (ECLI:IT:COST:1992:212)
Massima numero 18193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  04/05/1992;  Decisione del  04/05/1992
Deposito del 11/05/1992; Pubblicazione in G. U. 20/05/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 212/92. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE UU.SS.LL. - PERSONALE DIRIGENZIALE - COLLOCAMENTO A RIPOSO - LIMITI DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE COSI' COME STABILITO PER I DIRIGENTI DELLO STATO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE (ANCHE DIFFERITA) PROPORZIONATA ED ADEGUATA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, analoga ad altra gia' ritenuta infondata in base al principio secondo cui, nel vigente quadro di riferimento normativo, non e' configurabile una regola generale per tutti i pubblici dipendenti, di collocamento a riposo oltre il limite del sessantacinquesimo anno per il conseguimento del massimo della pensione, ma solo la sussistenza di deroghe disposte dal legislatore a favore di determinate categorie. - Su analoga questione v. S. n. 440/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte