Ordinanza 213/1992 (ECLI:IT:COST:1992:213)
Massima numero 18313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
04/05/1992; Decisione del
04/05/1992
Deposito del 11/05/1992; Pubblicazione in G. U. 20/05/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 213/92. PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - RICHIESTA DI RIAMMISSIONE IN TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - INAMMISSIBILITA' - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - FRUSTRAZIONE DELLE FINALITA' DELLA PENA - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELL'IMPUTATO DA COMPIERSI AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - REALIZZAZIONE DELLO SCOPO DEFLATTIVO DEI PROCEDIMENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 213/92. PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - RICHIESTA DI RIAMMISSIONE IN TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - INAMMISSIBILITA' - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - FRUSTRAZIONE DELLE FINALITA' DELLA PENA - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELL'IMPUTATO DA COMPIERSI AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - REALIZZAZIONE DELLO SCOPO DEFLATTIVO DEI PROCEDIMENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il termine per avanzare la richiesta di applicazione della pena concordata deve essere, necessariamente, individuato al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, in quanto successivamente non sarebbero piu' giustificati i benefici concessi all'imputato ne' dallo scopo, ormai impossibile, di eliminare il dibattimento, ne' dalle scelte fatte dall'imputato, e non risulterebbe realizzata la finalita' dell'istituto di assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi; per cui rientra tra le valutazioni dell'imputato, da effettuarsi prima della determinazione in ordine alla scelta del rito, anche la previsione della possibile evenienza della modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria dibattimentale. Non sussiste pertanto la denunciata disparita' di trattamento tra imputati per i quali sia stato aperto il dibattimento e imputati per i quali non lo sia stato, trattandosi di situazioni non omogenee; ne' e' compresso il diritto alla difesa; ne' risultano frustrate le finalita' della pena non connesse al c.d. patteggiamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.). - V. in tema di deflazione dei procedimenti con i riti alternativi le sent. nn. 277/1990, 593/1990, 355/1990 e 421/1990.
Il termine per avanzare la richiesta di applicazione della pena concordata deve essere, necessariamente, individuato al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, in quanto successivamente non sarebbero piu' giustificati i benefici concessi all'imputato ne' dallo scopo, ormai impossibile, di eliminare il dibattimento, ne' dalle scelte fatte dall'imputato, e non risulterebbe realizzata la finalita' dell'istituto di assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi; per cui rientra tra le valutazioni dell'imputato, da effettuarsi prima della determinazione in ordine alla scelta del rito, anche la previsione della possibile evenienza della modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria dibattimentale. Non sussiste pertanto la denunciata disparita' di trattamento tra imputati per i quali sia stato aperto il dibattimento e imputati per i quali non lo sia stato, trattandosi di situazioni non omogenee; ne' e' compresso il diritto alla difesa; ne' risultano frustrate le finalita' della pena non connesse al c.d. patteggiamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.). - V. in tema di deflazione dei procedimenti con i riti alternativi le sent. nn. 277/1990, 593/1990, 355/1990 e 421/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte