Ordinanza 214/1992 (ECLI:IT:COST:1992:214)
Massima numero 18315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  04/05/1992;  Decisione del  04/05/1992
Deposito del 11/05/1992; Pubblicazione in G. U. 20/05/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 214/92. PROCESSO PENALE - REGIME TRANSITORIO - PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DAL CODICE PREVIGENTE - IPOTECA LEGALE - RITENUTA ABROGAZIONE SENZA CONTESTUALE SOSTITUZIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI DISCIPLINATI COL NUOVO CODICE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE PROSPETTATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - MANCATO INSERIMENTO DELLA NORMA ABROGATIVA TRA QUELLE IMMEDIATAMENTE APPLICABILI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
L'applicazione delle norme anteriormente vigenti disposta dall'art. 241 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 per i giudizi, quale quello di rinvio, in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, va riferita non soltanto alle disposizioni processuali ma anche alla disciplina sostanziale a queste necessariamente correlata dal nesso inscindibile tra diritto ed azione. Quindi, il permanere della vigenza delle norme relative all'ipoteca legale implica e presuppone l'applicabilita' dell'istituto stesso ai processi in questione, dovendo viceversa riferirsi l'abrogazione dell'art. 189 del codice penale - sancita dall'art. 218 del citato decreto - soltanto ai processi tenuti con il "nuovo" rito, come conferma l'omessa indicazione di tale norma tra quelle immediatamente applicabili (v. art. 245). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 218, primo comma, 241 e 245, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte