Ordinanza 215/1992 (ECLI:IT:COST:1992:215)
Massima numero 18149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  04/05/1992;  Decisione del  04/05/1992
Deposito del 11/05/1992; Pubblicazione in G. U. 20/05/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 215/92. COOPERAZIONE E COOPERATIVE - COOPERATIVE - AMMISSIONE A SOCI - ELEMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI - LIMITI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI FAVORE PER LA COOPERAZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' (NELLA SPECIE: GIUDICE ISTRUTTORE NEL PROCESSO CIVILE) A SOLLEVARE LA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il giudice istruttore nel processo civile e' legittimato a proporre questioni di costituzionalita' solo relativamente a norme di cui egli puo' fare applicazione per l'emanazione di provvedimenti di sua esclusiva competenza. Pertanto, la sua legittimazione non sussiste quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, in quanto in tal caso la competenza a decidere spetta al collegio. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 sollevata in riferimento all'art. 45 Cost. dal giudice istruttore presso il tribunale di Ravenna). - O. nn. 199/1990, 147/1992; S. nn. 333/1988, 1104/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 45

Altri parametri e norme interposte