Ordinanza 216/1992 (ECLI:IT:COST:1992:216)
Massima numero 18376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
04/05/1992; Decisione del
04/05/1992
Deposito del 11/05/1992; Pubblicazione in G. U. 20/05/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 216/92. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - COMPETENZA PER TERRITORIO - SENTENZA DI INCOMPETENZA - PREVISTA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. PRESSO IL GIUDICE COMPETENTE ANZICHE' A QUEST'ULTIMO - DENUNCIATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLA FASE DIBATTIMENTALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - POSSIBILITA' CHE IL P.M. RENDA IRRILEVANTE LA PRONUNCIA DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - OBBLIGATORIETA' PER IL P.M. DI TRASMETTERE GLI ATTI AL PROPRIO GIUDICE ANCHE SE SOLO AL FINE DI ELEVARE CONFLITTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 216/92. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - COMPETENZA PER TERRITORIO - SENTENZA DI INCOMPETENZA - PREVISTA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. PRESSO IL GIUDICE COMPETENTE ANZICHE' A QUEST'ULTIMO - DENUNCIATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLA FASE DIBATTIMENTALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - POSSIBILITA' CHE IL P.M. RENDA IRRILEVANTE LA PRONUNCIA DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - OBBLIGATORIETA' PER IL P.M. DI TRASMETTERE GLI ATTI AL PROPRIO GIUDICE ANCHE SE SOLO AL FINE DI ELEVARE CONFLITTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La pronuncia con la quale il G.I.P. al termine delle indagini preliminari si dichiara incompetente territorialmente e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente e' vincolante nei confronti dello stesso pubblico ministero, il quale puo' solo investire del tema il giudice, presso il quale esercita le proprie funzioni, anche se solo ai fini dell'elevazione di un eventuale conflitto. Pertanto la mancata previsione, denunciata dal giudice a quo, dell'obbligo del giudice delle indagini preliminari di trasmettere direttamente gli atti al giudice ritenuto competente - come stabilito per i casi di incompetenza per territorio dichiarata dal giudice di primo grado - non da' luogo a violazione degli invocati parametri costituzionali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3, 101 e 111 Cost., dell'art. 22, terzo comma, cod.proc.pen., in parte qua).
La pronuncia con la quale il G.I.P. al termine delle indagini preliminari si dichiara incompetente territorialmente e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente e' vincolante nei confronti dello stesso pubblico ministero, il quale puo' solo investire del tema il giudice, presso il quale esercita le proprie funzioni, anche se solo ai fini dell'elevazione di un eventuale conflitto. Pertanto la mancata previsione, denunciata dal giudice a quo, dell'obbligo del giudice delle indagini preliminari di trasmettere direttamente gli atti al giudice ritenuto competente - come stabilito per i casi di incompetenza per territorio dichiarata dal giudice di primo grado - non da' luogo a violazione degli invocati parametri costituzionali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3, 101 e 111 Cost., dell'art. 22, terzo comma, cod.proc.pen., in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte