Sentenza 220/1992 (ECLI:IT:COST:1992:220)
Massima numero 18537
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
07/05/1992; Decisione del
07/05/1992
Deposito del 25/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Titolo
SENT. 220/92 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO - DISCIPLINA - ARTICOLAZIONE DELL'ALBO IN SEZIONI REGIONALI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO - CARATTERE CONDIZIONANTE DELL'ISCRIZIONE AI FINI DELLE AUTORIZZAZIONI REGIONALI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - INAMMISSIBILITA' DELLE CENSURE.
SENT. 220/92 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO - DISCIPLINA - ARTICOLAZIONE DELL'ALBO IN SEZIONI REGIONALI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO - CARATTERE CONDIZIONANTE DELL'ISCRIZIONE AI FINI DELLE AUTORIZZAZIONI REGIONALI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - INAMMISSIBILITA' DELLE CENSURE.
Testo
Nessuna autonoma potenzialita' lesiva delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano puo' individuarsi nell'art. 1, commi quinto e sesto, del d. del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, disciplinante l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, per quanto concerne l'articolazione dell'albo stesso in sezioni regionali - con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi regionali e provinciali - nonche' il carattere condizionante dell'iscrizione all'albo predetto, ai fini delle prescritte autorizzazioni regionali: le disposizioni, infatti, si limitano a ricalcare la disciplina sostanziale (applicabile chiaramente alle Provincie autonome, pur in mancanza di espresso riferimento normativo) gia' enunciate dall'art. 10, primo e secondo comma, della l. 29 ottobre 1987, n. 441. (Inammissibilita' delle censure prospettate nei confronti dell'art. 1, quinto e sesto comma, del decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, anche in relazione agli artt. 2 e 10 della l. n. 441 del 1987).
Nessuna autonoma potenzialita' lesiva delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano puo' individuarsi nell'art. 1, commi quinto e sesto, del d. del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, disciplinante l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, per quanto concerne l'articolazione dell'albo stesso in sezioni regionali - con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi regionali e provinciali - nonche' il carattere condizionante dell'iscrizione all'albo predetto, ai fini delle prescritte autorizzazioni regionali: le disposizioni, infatti, si limitano a ricalcare la disciplina sostanziale (applicabile chiaramente alle Provincie autonome, pur in mancanza di espresso riferimento normativo) gia' enunciate dall'art. 10, primo e secondo comma, della l. 29 ottobre 1987, n. 441. (Inammissibilita' delle censure prospettate nei confronti dell'art. 1, quinto e sesto comma, del decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, anche in relazione agli artt. 2 e 10 della l. n. 441 del 1987).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte