Sentenza 220/1992 (ECLI:IT:COST:1992:220)
Massima numero 18538
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  07/05/1992;  Decisione del  07/05/1992
Deposito del 25/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18537  18539


Titolo
SENT. 220/92 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO - DISCIPLINA - ARTICOLAZIONE DELL'ALBO IN SEZIONI REGIONALI - COMPOSIZIONE, DURATA, FUNZIONI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO; VARIAZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ALBO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI ADOTTARE TALE DISCIPLINA.

Testo
Il d.m. 21 giugno 1991, n. 324, disciplinante l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, trova adeguato fondamento nella fonte primaria costituita dall'art. 10 l. n. 441 del 1987, che ha configurato tale albo quale struttura "nazionale" unitaria - anche se articolata attraverso organi decentrati presso le camere di commercio - in considerazione delle particolari funzioni certificative assolte dall'albo stesso e degli obblighi internazionali e comunitari dello Stato, donde la necessita' di garantire con il massimo di trasparenza, un'adeguata uniformita' nella determinazione dei criteri suscettibili di legittimarne l'iscrizione e, attraverso di essa, l'affidabilita' delle singole imprese, abilitate a svolgere l'attivita' anche in campo nazionale. Non sussiste pertanto, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, da parte degli articoli di detto decreto regolanti la camposizione, la durata e le funzioni della sezione della provincia stessa (artt. 5, 6, 7, 8), nonche' le variazioni (art. 16, secondo comma) e i provvedimenti relativi all'albo (artt. 17, 18, 19), lesione di competenze - in tema di urbanistica, tutela dell'ambiente e del paesaggio, igiene e sanita', commercio - per impossibilita' di inquadrare nelle stesse la disciplina in questione. Spetta pertanto allo Stato adottare le suindicate norme del Regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonche' dei requisiti, dei termini, delle modalita' e dei diritti di iscrizione, emanato con il decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324. - S. nn. 324/1989, 433/1987, 372/1989, 245/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte