Sentenza 220/1992 (ECLI:IT:COST:1992:220)
Massima numero 18539
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
07/05/1992; Decisione del
07/05/1992
Deposito del 25/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Titolo
SENT. 220/92 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO - DISCIPLINA - GARANZIE FINANZIARIE E DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE A CARICO DELLE IMPRESE - OBBLIGO DI PRESTAZIONE A FAVORE DELLO STATO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI ADOTTARE TALE DISCIPLINA.
SENT. 220/92 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO - DISCIPLINA - GARANZIE FINANZIARIE E DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE A CARICO DELLE IMPRESE - OBBLIGO DI PRESTAZIONE A FAVORE DELLO STATO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI ADOTTARE TALE DISCIPLINA.
Testo
Il carattere e le finalita' dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, istituito dal d.m. 21 giugno 1991, n. 324 (v. massima B), escludono che le previsioni di detto decreto concernenti la prestazione di garanzie finanziarie (art. 15) e di diritti annuali (art. 22) da parte delle imprese a favore dello Stato, costituiscano lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano, non essendo tali oneri riconducibili alla sfera dei fondi speciali ne' a quella dei finanziamenti a favore delle Province autonome (art. 5, l. n. 386 del 1989) e configurandosi la relativa disciplina come corollario naturale del carattere nazionale dell'albo. Spetta pertanto allo Stato adottare le suindicate norme del Regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonche' dei requisiti, dei termini, delle modalita' e dei diritti di iscrizione, emanato con il decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324.
Il carattere e le finalita' dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, istituito dal d.m. 21 giugno 1991, n. 324 (v. massima B), escludono che le previsioni di detto decreto concernenti la prestazione di garanzie finanziarie (art. 15) e di diritti annuali (art. 22) da parte delle imprese a favore dello Stato, costituiscano lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano, non essendo tali oneri riconducibili alla sfera dei fondi speciali ne' a quella dei finanziamenti a favore delle Province autonome (art. 5, l. n. 386 del 1989) e configurandosi la relativa disciplina come corollario naturale del carattere nazionale dell'albo. Spetta pertanto allo Stato adottare le suindicate norme del Regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonche' dei requisiti, dei termini, delle modalita' e dei diritti di iscrizione, emanato con il decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5