Sentenza 221/1992 (ECLI:IT:COST:1992:221)
Massima numero 18683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  07/05/1992;  Decisione del  07/05/1992
Deposito del 25/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18684  18685  18686


Titolo
SENT. 221/92 A. REGIONE ABRUZZO - TERRE CIVICHE - ALIENAZIONI SENZA PREVIA ASSEGNAZIONE A CATEGORIA - CONVALIDA DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI - POTERE DEL CONSIGLIO REGIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEL CONCRETO PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA - ECCEZIONE DI IRRILEVANZA - REIEZIONE - MOTIVI.

Testo
La questione di costituzionalita' della norma regionale che consente la convalida dell'autorizzazione di alcune terre civiche non assegnate a categoria, deve ritenersi rilevante - in base ad un criterio di economia processuale - anche se il concreto provvedimento di sanatoria non sia stato ancora deliberato, giacche', data la retroattivita' della convalida, a tale deliberazione risulta subordinato l'esito del giudizio di nullita' promosso d'ufficio da un Commissario per il riordino degli usi civici contro le parti del contratto di vendita, ne' la retroattivita' e' esclusa dalla pendenza di tale giudizio, nel quale non viene in considerazione il principio che la durata del processo non deve pregiudicare la parte che ha ragione. (Reiezione dell'eccezione di rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi quarto e quinto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte