Sentenza 221/1992 (ECLI:IT:COST:1992:221)
Massima numero 18685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
07/05/1992; Decisione del
07/05/1992
Deposito del 25/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Titolo
SENT. 221/92 C. REGIONE ABRUZZO - TERRE CIVICHE - ALIENAZIONI SENZA PREVIA ASSEGNAZIONE A CATEGORIA - CONVALIDA DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI - POTERE DEL CONSIGLIO REGIONALE - RITENUTA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SULLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA, SOTTO IL PROFILO DELL'ECCESSO DI DELEGA - INAPPLICABILITA' DI TALE ISTITUTO ALLE REGIONI - INSUSSISTENZA, NELLA SPECIE, DI ALCUNE IPOTESI DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELA QUESTIONE.
SENT. 221/92 C. REGIONE ABRUZZO - TERRE CIVICHE - ALIENAZIONI SENZA PREVIA ASSEGNAZIONE A CATEGORIA - CONVALIDA DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI - POTERE DEL CONSIGLIO REGIONALE - RITENUTA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI SULLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA, SOTTO IL PROFILO DELL'ECCESSO DI DELEGA - INAPPLICABILITA' DI TALE ISTITUTO ALLE REGIONI - INSUSSISTENZA, NELLA SPECIE, DI ALCUNE IPOTESI DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELA QUESTIONE.
Testo
La questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi quarto e quinto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25, sollevata - sotto il profilo dell'eccesso di delega - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., e' manifestamente inammissibile, in quanto le norme costituzionali invocate non sono applicabili alla legislazione regionale e d'altra parte, nella specie, la norma impugnata non e' stata emanata in attuazione di una delega legislativa del Parlamento, ne' contiene, a sua volta, alcuna delega di funzioni legislative, ma prevede il potere del consiglio regionale di porre in essere atti di mera amministrazione al fine di regolarizzare le autorizzazioni ad alienare terre civiche concesse senza previa assegnazione del terreno a categoria. - V. massima precedente ( e, ivi richiami).
La questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi quarto e quinto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25, sollevata - sotto il profilo dell'eccesso di delega - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., e' manifestamente inammissibile, in quanto le norme costituzionali invocate non sono applicabili alla legislazione regionale e d'altra parte, nella specie, la norma impugnata non e' stata emanata in attuazione di una delega legislativa del Parlamento, ne' contiene, a sua volta, alcuna delega di funzioni legislative, ma prevede il potere del consiglio regionale di porre in essere atti di mera amministrazione al fine di regolarizzare le autorizzazioni ad alienare terre civiche concesse senza previa assegnazione del terreno a categoria. - V. massima precedente ( e, ivi richiami).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte