Sentenza 221/1992 (ECLI:IT:COST:1992:221)
Massima numero 18686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
07/05/1992; Decisione del
07/05/1992
Deposito del 25/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Titolo
SENT. 221/92 D. REGIONE ABRUZZO - TERRE CIVICHE (NELLA SPECIE, AVENTI COME DESTINAZIONE BOSCHIVA O PASCOLIVA) - ALIENAZIONI NON PRECEDUTE DALL'ASSEGNAZIONE A CATEGORIA - CONVALIDA DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI - POTERE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INAMISSIBILITA' DELLA NULLITA' DEL NEGOZIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 221/92 D. REGIONE ABRUZZO - TERRE CIVICHE (NELLA SPECIE, AVENTI COME DESTINAZIONE BOSCHIVA O PASCOLIVA) - ALIENAZIONI NON PRECEDUTE DALL'ASSEGNAZIONE A CATEGORIA - CONVALIDA DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI - POTERE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INAMISSIBILITA' DELLA NULLITA' DEL NEGOZIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 7, commi quarto e quinto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25, limitandosi a disciplinare la convalida delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche rilasciate senza previa assegnazione a categoria non comporta alcuna deroga al principio di inammissibilita' dei negozi nulli (art. 1423 cod.civ.), giacche' - nel caso di terreni sicuramente da classificare come boschivi o pascolivi (quali le terre cviche abruzzesi) - l'atto di assegnazione a categoria non ha efficacia costitutiva della condizione di alienabilita' del bene, ma e' un mero atto dichiarativo la cui mancanza produce solo un inizio procedimentale dell'autorizzazione ad alienare, talche' quest'ultima - essendo non gia' nulla, ma annullabile - puo' certamente essere convalidata, percio' atto fomale di assegnazione a categoria, dal consiglio regionale in quanto organo attualmente competente a porre in essere entrambi gli atti. Peraltro tale convalida non equivale a sanatoria del negozio autorizzato, il quale deve, bensi', ritenersi stipulato validamente in "ab origine", nei limiti (che restano impregiudicati) in cui la convalida dell'atto amministrativo ha efficacia retroattiva nei raporti tra le parti e nei confronti dei terzi acquirenti "medio tempore". (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi quarto e quinto, l. reg. cit., in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - Sul regime delle terre civiche o di uso civico, S. n. 391/1989.
L'art. 7, commi quarto e quinto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25, limitandosi a disciplinare la convalida delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche rilasciate senza previa assegnazione a categoria non comporta alcuna deroga al principio di inammissibilita' dei negozi nulli (art. 1423 cod.civ.), giacche' - nel caso di terreni sicuramente da classificare come boschivi o pascolivi (quali le terre cviche abruzzesi) - l'atto di assegnazione a categoria non ha efficacia costitutiva della condizione di alienabilita' del bene, ma e' un mero atto dichiarativo la cui mancanza produce solo un inizio procedimentale dell'autorizzazione ad alienare, talche' quest'ultima - essendo non gia' nulla, ma annullabile - puo' certamente essere convalidata, percio' atto fomale di assegnazione a categoria, dal consiglio regionale in quanto organo attualmente competente a porre in essere entrambi gli atti. Peraltro tale convalida non equivale a sanatoria del negozio autorizzato, il quale deve, bensi', ritenersi stipulato validamente in "ab origine", nei limiti (che restano impregiudicati) in cui la convalida dell'atto amministrativo ha efficacia retroattiva nei raporti tra le parti e nei confronti dei terzi acquirenti "medio tempore". (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi quarto e quinto, l. reg. cit., in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - Sul regime delle terre civiche o di uso civico, S. n. 391/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte