Ordinanza 222/1992 (ECLI:IT:COST:1992:222)
Massima numero 18384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
07/05/1992; Decisione del
07/05/1992
Deposito del 25/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18379
Titolo
ORD. 222/92 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE: MESI SEI - POSSIBILITA' DI PROROGA PRIMA DELLA SCADENZA DI TALE TERMINE - INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI COMPIUTI DOPO LA SCADENZA - LAMENTATA INESISTENZA DI POTERI DI CONTROLLO DEL GIUDICE SUL P.M. - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 222/92 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE: MESI SEI - POSSIBILITA' DI PROROGA PRIMA DELLA SCADENZA DI TALE TERMINE - INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI COMPIUTI DOPO LA SCADENZA - LAMENTATA INESISTENZA DI POTERI DI CONTROLLO DEL GIUDICE SUL P.M. - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina sui termini delle indagini preliminari risponde alla duplice esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato, e non viola in alcun modo il principio di obbligatorieta' dell'azione penale, per l'esistenza di sufficienti ed adeguati strumenti di controllo affidati al giudice nei confronti dell'eventuale inerzia del pubblico ministero (v. massima A). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407, terzo comma e 553, in riferimento all'art. 112 Cost.). - S. n. 174/1992.
La disciplina sui termini delle indagini preliminari risponde alla duplice esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato, e non viola in alcun modo il principio di obbligatorieta' dell'azione penale, per l'esistenza di sufficienti ed adeguati strumenti di controllo affidati al giudice nei confronti dell'eventuale inerzia del pubblico ministero (v. massima A). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407, terzo comma e 553, in riferimento all'art. 112 Cost.). - S. n. 174/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte