Ordinanza 224/1992 (ECLI:IT:COST:1992:224)
Massima numero 18316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
07/05/1992; Decisione del
07/05/1992
Deposito del 25/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 224/92. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE - POSSIBILITA' DI PROROGA SOLO PRIMA DELLA SCADENZA, ANZICHE' ENTRO I QUINDICI GIORNI DAL DECORSO DEI CINQUE GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA RICHIESTA DEL P.M. ALL'INDAGATO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 224/92. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE - POSSIBILITA' DI PROROGA SOLO PRIMA DELLA SCADENZA, ANZICHE' ENTRO I QUINDICI GIORNI DAL DECORSO DEI CINQUE GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA RICHIESTA DEL P.M. ALL'INDAGATO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma (art. 406, primo comma, cod. proc. pen.) gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso, con pronuncia con la quale e' stato, inoltre, chiarito che il giudice dovra' provvedere, sulla richiesta di proroga, nel termine generale previsto dall'art. 121, secondo comma, del codice di procedura penale; e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cinque giorni concesso alle parti, per la presentazione di memorie, dal terzo comma dell'art. 406. - S. n. 174/1992.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma (art. 406, primo comma, cod. proc. pen.) gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso, con pronuncia con la quale e' stato, inoltre, chiarito che il giudice dovra' provvedere, sulla richiesta di proroga, nel termine generale previsto dall'art. 121, secondo comma, del codice di procedura penale; e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cinque giorni concesso alle parti, per la presentazione di memorie, dal terzo comma dell'art. 406. - S. n. 174/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte