Ordinanza 225/1992 (ECLI:IT:COST:1992:225)
Massima numero 18398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
07/05/1992; Decisione del
07/05/1992
Deposito del 25/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18397
Titolo
ORD. 225/92 B. PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - OBBLIGATORIETA' PER TALUNI REATI IN FORZA DI NORMA DI DECRETO-LEGGE INNOVATIVA DI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA, DENUNCIATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO DELLA IMMODIFICABILITA', CON ALTRA LEGGE, DELLA LEGGE DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 225/92 B. PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - OBBLIGATORIETA' PER TALUNI REATI IN FORZA DI NORMA DI DECRETO-LEGGE INNOVATIVA DI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA, DENUNCIATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO DELLA IMMODIFICABILITA', CON ALTRA LEGGE, DELLA LEGGE DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292, rendendo obbligatoria la custodia cautelare per i reati di cui all'art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., nel testo come attualmente modificato dall'art. 5 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha innovato un principio sancito dalla legge delega (art. 2 dir. 59) che, tra l'altro, vieta di "disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari". Cio' tuttavia non comporta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., in quanto la legge delega, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77, puo' essere modificata (v. massima A) anche con decreto-legge, salva, ovviamente, la sua successiva conversione, avvenuta nella specie con la l. 8 novembre 1991, n. 356. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, conv. con modif. in l. 8 novembre 1991, n. 356, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.).
L'art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292, rendendo obbligatoria la custodia cautelare per i reati di cui all'art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., nel testo come attualmente modificato dall'art. 5 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha innovato un principio sancito dalla legge delega (art. 2 dir. 59) che, tra l'altro, vieta di "disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari". Cio' tuttavia non comporta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., in quanto la legge delega, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77, puo' essere modificata (v. massima A) anche con decreto-legge, salva, ovviamente, la sua successiva conversione, avvenuta nella specie con la l. 8 novembre 1991, n. 356. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, conv. con modif. in l. 8 novembre 1991, n. 356, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. n. 59