Ordinanza 229/1992 (ECLI:IT:COST:1992:229)
Massima numero 18346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
07/05/1992; Decisione del
07/05/1992
Deposito del 25/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 229/92. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI ASSISTENZIALI (NELLA SPECIE: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER INVALIDI CIVILI) - RITARDATO PAGAMENTO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DEL RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO PER DIMINUZIONE DEL VALORE DEL CREDITO (RIVALUTAZIONE PIU' INTERESSI LEGALI) - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI RAPPORTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI SOTTRAZIONE DEI CREDITI ASSISTENZIALI AL DEPREZZAMENTO DELLA MONETA - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 229/92. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI ASSISTENZIALI (NELLA SPECIE: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER INVALIDI CIVILI) - RITARDATO PAGAMENTO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DEL RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO PER DIMINUZIONE DEL VALORE DEL CREDITO (RIVALUTAZIONE PIU' INTERESSI LEGALI) - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI RAPPORTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI SOTTRAZIONE DEI CREDITI ASSISTENZIALI AL DEPREZZAMENTO DELLA MONETA - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce del nuovo quadro normativo esistente a seguito dell'emanazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che all'art. 16, sesto comma, ha modificato la disciplina disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce del nuovo quadro normativo esistente a seguito dell'emanazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che all'art. 16, sesto comma, ha modificato la disciplina disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte