Sentenza 232/1992 (ECLI:IT:COST:1992:232)
Massima numero 18334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
18/05/1992; Decisione del
18/05/1992
Deposito del 27/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 232/92. PENSIONI - DIPENDENTI STATALI - TREDICESIMA MENSILITA' - ESCLUSIONE DELLA CORRESPONSIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITA' AL TITOLARE DI PENSIONE O DI ASSEGNO RINNOVABILE, CHE PRESTA OPERA RETRIBUITA ALLE DIPENDENZE DELLO STATO, DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O DI ENTI PUBBLICI - MANCATA DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DELL'EMOLUMENTO DELL'ATTIVITA' ESPLICATA OLTRE IL QUALE NON COMPETE LA TREDICESIMA MENSILITA' - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA GIUSTA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONSEGUENTE DOVERE DEL LEGISLATORE DI PROVVEDERE ALLA INTEGRAZIONE DELLA NORMA.
SENT. 232/92. PENSIONI - DIPENDENTI STATALI - TREDICESIMA MENSILITA' - ESCLUSIONE DELLA CORRESPONSIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITA' AL TITOLARE DI PENSIONE O DI ASSEGNO RINNOVABILE, CHE PRESTA OPERA RETRIBUITA ALLE DIPENDENZE DELLO STATO, DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O DI ENTI PUBBLICI - MANCATA DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DELL'EMOLUMENTO DELL'ATTIVITA' ESPLICATA OLTRE IL QUALE NON COMPETE LA TREDICESIMA MENSILITA' - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA GIUSTA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONSEGUENTE DOVERE DEL LEGISLATORE DI PROVVEDERE ALLA INTEGRAZIONE DELLA NORMA.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, in caso di concorso della pensione con altra prestazione retribuita, e' ragionevole che il legislatore tenga conto della maggiorazione di compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attivita' e, dunque, non e' di per se' illegittima l'eventuale riduzione del trattamento pensionistico complessivo: tuttavia, tale riduzione puo' essere giustificata e risultare quindi compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, soltanto se e' correlata ad una retribuzione della nuova attivita', tale che ne giustifichi la misura; mentre, per converso, risulta irragionevole che sia disposta la decurtazione del trattamento complessivo senza che venga stabilito il limite minimo dell'emolumento dell'attivita' esplicata, oltre il quale la decurtazione diventa operante. Ne consegue che viola l'art. 36, primo comma, della Costituzione, e pertanto va dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che al titolare di pensione o di assegno rinnovabile, che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici non compete la tredicesima mensilita' per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita, senza determinare la misura della retribuzione, oltre la quale la tredicesima mensilita' non compete. La determinazione di tale misura e delle connesse statuizioni, ivi compresa quella concernente la decorrenza, spetta al legislatore e deve attuarsi in modo da salvaguardare il richiamato precetto dell'art. 36, primo comma, della Costituzione. - Con analoghe decisioni, in base allo stesso principio: S. nn. 566/1989, 204/1992.
Come la Corte ha gia' affermato, in caso di concorso della pensione con altra prestazione retribuita, e' ragionevole che il legislatore tenga conto della maggiorazione di compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attivita' e, dunque, non e' di per se' illegittima l'eventuale riduzione del trattamento pensionistico complessivo: tuttavia, tale riduzione puo' essere giustificata e risultare quindi compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, soltanto se e' correlata ad una retribuzione della nuova attivita', tale che ne giustifichi la misura; mentre, per converso, risulta irragionevole che sia disposta la decurtazione del trattamento complessivo senza che venga stabilito il limite minimo dell'emolumento dell'attivita' esplicata, oltre il quale la decurtazione diventa operante. Ne consegue che viola l'art. 36, primo comma, della Costituzione, e pertanto va dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che al titolare di pensione o di assegno rinnovabile, che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici non compete la tredicesima mensilita' per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita, senza determinare la misura della retribuzione, oltre la quale la tredicesima mensilita' non compete. La determinazione di tale misura e delle connesse statuizioni, ivi compresa quella concernente la decorrenza, spetta al legislatore e deve attuarsi in modo da salvaguardare il richiamato precetto dell'art. 36, primo comma, della Costituzione. - Con analoghe decisioni, in base allo stesso principio: S. nn. 566/1989, 204/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte