Sentenza 233/1992 (ECLI:IT:COST:1992:233)
Massima numero 18704
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/05/1992; Decisione del
18/05/1992
Deposito del 27/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18708
Titolo
SENT. 233/92 A. PREVENZIONE E INFORTUNI E SICUREZZA SUL LAVORO - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL) - REGOLAMENTAZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA', DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO - INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI COMPITI - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA INVASIONE DI COMPETENZE PROVINCIALI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI CONTESTAZIONE.
SENT. 233/92 A. PREVENZIONE E INFORTUNI E SICUREZZA SUL LAVORO - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL) - REGOLAMENTAZIONE, CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA', DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO - INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI COMPITI - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA INVASIONE DI COMPETENZE PROVINCIALI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI CONTESTAZIONE.
Testo
Le funzioni dei dipartimenti dell'ISPESL, interpretate coerentemente con la natura di organo tecnico-scientifico dell'Istituto, si sostanziano in attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, proposta di rinnovazione normativa, consulenza, nonche' controlli di laboratorio (tale dovendo ritenersi il significato del termine "controlli" di cui all'art. 3, comma primo, del regolamento dei servizi), e detti compiti non possono minimamente interferire nelle funzioni legislative e amministrative di competenza della Provincia di Bolzano (e men che non in quelle trasferite in materia di igiene del suolo e di inquinamento atmosferico). Spettanza dello Stato, e per esso all'ISPESL, dei compiti enunciati negli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 24 giugno 1991 n. 322, recante il regolamento dei servizi dell'Istituto). - S. 74/1987.
Le funzioni dei dipartimenti dell'ISPESL, interpretate coerentemente con la natura di organo tecnico-scientifico dell'Istituto, si sostanziano in attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, proposta di rinnovazione normativa, consulenza, nonche' controlli di laboratorio (tale dovendo ritenersi il significato del termine "controlli" di cui all'art. 3, comma primo, del regolamento dei servizi), e detti compiti non possono minimamente interferire nelle funzioni legislative e amministrative di competenza della Provincia di Bolzano (e men che non in quelle trasferite in materia di igiene del suolo e di inquinamento atmosferico). Spettanza dello Stato, e per esso all'ISPESL, dei compiti enunciati negli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 24 giugno 1991 n. 322, recante il regolamento dei servizi dell'Istituto). - S. 74/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 9
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 10
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 12
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 10
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 104