Sentenza 234/1992 (ECLI:IT:COST:1992:234)
Massima numero 18482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
18/05/1992; Decisione del
18/05/1992
Deposito del 27/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 234/92. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - MANCATA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE ADITO DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE, SE NON ANCORA INIZIATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INCIDENTE PROMOSSO, IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE, DAL GIUDICE ISTRUTTORE, SENZA PRECISARE SE IL POTERE DI SOSPENSIONE DEBBA ATTRIBUIRSI ALLO STESSO GIUDICE ISTRUTTORE O AL COLLEGIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 234/92. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - MANCATA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE ADITO DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE, SE NON ANCORA INIZIATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INCIDENTE PROMOSSO, IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE, DAL GIUDICE ISTRUTTORE, SENZA PRECISARE SE IL POTERE DI SOSPENSIONE DEBBA ATTRIBUIRSI ALLO STESSO GIUDICE ISTRUTTORE O AL COLLEGIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Deve ritenersi perplessa ed ambigua e percio' non tale da consentire la verifica della rilevanza, la prospettazione, da parte del giudice istruttore di una causa di opposizione a precetto proposta innanzi al tribunale, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 623 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non prevede, in tale giudizio, la sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio della stessa, quando - come nella specie - non sia dato comprendere se l'attribuzione del potere di sospendere l'esecuzione, che secondo il giudice rimettente ricondurrebbe la norma censurata a conformita' ai parametri costituzionali, debba riferirsi allo stesso giudice istruttore o al collegio, nel quale ultimo caso il giudice istruttore non sarebbe legittimato a promuovere l'incidente. Non si puo' infatti far ricorso ad un canone generale - non rinvenibile nel vigente ordinamento processuale (cfr. gli artt. 351, 649, 373, secondo comma, 401, 407, e 830, secondo comma, cod.proc.civ.) - che attribuisca sempre e comunque al giudice istruttore tale potere di sospensione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 623 cod. proc. civ., 'in parte qua').
Deve ritenersi perplessa ed ambigua e percio' non tale da consentire la verifica della rilevanza, la prospettazione, da parte del giudice istruttore di una causa di opposizione a precetto proposta innanzi al tribunale, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 623 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non prevede, in tale giudizio, la sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio della stessa, quando - come nella specie - non sia dato comprendere se l'attribuzione del potere di sospendere l'esecuzione, che secondo il giudice rimettente ricondurrebbe la norma censurata a conformita' ai parametri costituzionali, debba riferirsi allo stesso giudice istruttore o al collegio, nel quale ultimo caso il giudice istruttore non sarebbe legittimato a promuovere l'incidente. Non si puo' infatti far ricorso ad un canone generale - non rinvenibile nel vigente ordinamento processuale (cfr. gli artt. 351, 649, 373, secondo comma, 401, 407, e 830, secondo comma, cod.proc.civ.) - che attribuisca sempre e comunque al giudice istruttore tale potere di sospensione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 623 cod. proc. civ., 'in parte qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte