Sentenza 235/1992 (ECLI:IT:COST:1992:235)
Massima numero 18244
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  18/05/1992;  Decisione del  18/05/1992
Deposito del 27/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 235/92. REGIONE UMBRIA - U.S.L. - INDIZIONE DI CONCORSI RISERVATI - NOTA DELL'ASSESSORE ALLA SANITA' RIVOLTO AI PRESIDENTI DELLE U.S.L. - RICHIESTA STATALE DI REVOCA - CONFERMA DELL'ATTO DA PARTE REGIONALE CON SUCCCESSIVA NOTA - IMPUGNAZIONE DELLE DUE NOTE PER LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI - DECORRENZA DEL TERMINE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI ESATTA CONOSCENZA DELLA PRIMA NOTA - TARDIVITA' DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
In relazione al ricorso dello Stato notificato il 18 dicembre 1991, avverso le note dell'Assessore della sanita' della Regione Umbria 4 marzo 1991 (n. 2612/IX) e 9 ottobre 1991 (n. 12255/IX, avente carattere meramente confermativo della prima) la decorrenza del termine di cui all'art. 39, secondo comma, l. n. 87 del 1953, deve riportarsi alla data di esatta conoscenza della prima nota (12 settembre 1991), in quanto e' detta nota che, nella specie, costituisce l'atto determinativo della situazione di conflitto, con conseguente inammissibilita' del ricorso stesso per manifesta tardivita'. - S. nn. 245/1985, 75/1977, 84/1976, 87/1973, 94/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 2