Sentenza 236/1992 (ECLI:IT:COST:1992:236)
Massima numero 18399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/05/1992; Decisione del
18/05/1992
Deposito del 27/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18400
Titolo
SENT. 236/92 A. IMPIEGO PUBBLICO - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - ASSEGNAZIONE DELL'IMPIEGATO A MANSIONI SUPERIORI ALLA PROPRIA QUALIFICA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - GARANZIA COSTITUZIONALE - LIMITI.
SENT. 236/92 A. IMPIEGO PUBBLICO - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - ASSEGNAZIONE DELL'IMPIEGATO A MANSIONI SUPERIORI ALLA PROPRIA QUALIFICA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - GARANZIA COSTITUZIONALE - LIMITI.
Testo
Il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso (art. 97, terzo comma, Cost.) e' inconciliabile soltanto con la regola di automatica acquisizione della qualifica superiore quando l'assegnazione si prolunghi oltre un certo periodo di tempo (art. 2103, cod. civ.), non con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, secondo il principio dell'equa retribuzione (art. 36 Cost.), ma cio' non significa che l'art. 36 debba trovare incondizionata applicazione ogni volta che il pubblico impiegato venga adibito a mansioni superiori. L'art. 98, primo comma, Cost. vieta infatti che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio, e a sua volta l'art. 97, primo comma, Cost., autorizza norme di organizzazione dei pubblici uffici che, per esigenze eccezionali di buon andamento dei servizi, consentono l'assegnazione temporanea di dipendenti a mansioni superiori alla loro qualifica senza diritto a variazioni del trattamento economico. Nel caso di posizioni diffuse di prolungata adibizione a mansioni piu' elevate della qualifica, un limite di diversa natura puo' inoltre derivare da un intervento legislativo (v. massima B) che provveda a regolarizzare queste posizioni con effetto 'ex nunc', ma con modalita' e agevolazioni tali da compensare l'eccedenza delle mansioni svolte anteriormente rispetto alla qualifica rivestita dal dipendente. - V. anche S. nn. 57/1989 e 296/1990, a proposito del riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione in caso di assegnazione dipendente da vacanza del posto corrispondente protratta indefinitamente.
Il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso (art. 97, terzo comma, Cost.) e' inconciliabile soltanto con la regola di automatica acquisizione della qualifica superiore quando l'assegnazione si prolunghi oltre un certo periodo di tempo (art. 2103, cod. civ.), non con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, secondo il principio dell'equa retribuzione (art. 36 Cost.), ma cio' non significa che l'art. 36 debba trovare incondizionata applicazione ogni volta che il pubblico impiegato venga adibito a mansioni superiori. L'art. 98, primo comma, Cost. vieta infatti che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio, e a sua volta l'art. 97, primo comma, Cost., autorizza norme di organizzazione dei pubblici uffici che, per esigenze eccezionali di buon andamento dei servizi, consentono l'assegnazione temporanea di dipendenti a mansioni superiori alla loro qualifica senza diritto a variazioni del trattamento economico. Nel caso di posizioni diffuse di prolungata adibizione a mansioni piu' elevate della qualifica, un limite di diversa natura puo' inoltre derivare da un intervento legislativo (v. massima B) che provveda a regolarizzare queste posizioni con effetto 'ex nunc', ma con modalita' e agevolazioni tali da compensare l'eccedenza delle mansioni svolte anteriormente rispetto alla qualifica rivestita dal dipendente. - V. anche S. nn. 57/1989 e 296/1990, a proposito del riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione in caso di assegnazione dipendente da vacanza del posto corrispondente protratta indefinitamente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
Costituzione
art. 98
co. 1
Altri parametri e norme interposte