Sentenza 185/2021 (ECLI:IT:COST:2021:185)
Massima numero 44242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
10/06/2021; Decisione del
10/06/2021
Deposito del 23/09/2021; Pubblicazione in G. U. 29/09/2021
Titolo
Gioco e scommesse - In genere - Misure di contrasto alla ludopatia - Obblighi a carattere informativo sul rischio di dipendenza da gioco d'azzardo - Inosservanza da parte del soggetto titolare della sala o del punto di raccolta o di vendita dei giochi - Sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza nonché lesione del diritto, anche convenzionale, di proprietà privata - Illegittimità costituzionale - Spettanza al legislatore della rideterminazione dei limiti minimo e massimo della sanzione. (Classif. 109001).
Gioco e scommesse - In genere - Misure di contrasto alla ludopatia - Obblighi a carattere informativo sul rischio di dipendenza da gioco d'azzardo - Inosservanza da parte del soggetto titolare della sala o del punto di raccolta o di vendita dei giochi - Sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza nonché lesione del diritto, anche convenzionale, di proprietà privata - Illegittimità costituzionale - Spettanza al legislatore della rideterminazione dei limiti minimo e massimo della sanzione. (Classif. 109001).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - l'art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 189 del 2012, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro a carico del titolare della sala o del punto di raccolta o di vendita dei giochi per l'inosservanza degli obblighi a carattere informativo sul rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo. La norma censurata dal Tribunale di Trapani punisce indistintamente l'inosservanza dei plurimi obblighi di avvertimento - indicazioni su tagliandi e apparecchi da gioco, esposizione di targhe e materiale informativo delle ASL - contemplati dall'art. 7, comma 5, dello stesso decreto, con una sanzione di considerevole severità e fissa, non modulabile dall'autorità amministrativa e dal giudice in base alle circostanze del caso concreto secondo i criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981. La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che dipende dall'ampiezza dell'offerta di gioco e dal tipo di violazione commessa. Considerato che si tratta di inosservanze di obblighi informativi, a carattere preventivo, sensibilmente antecedenti la concreta offesa all'interesse protetto, non è di ostacolo alla declaratoria di illegittimità costituzionale l'impossibilità di rinvenire, nel sistema vigente, una sanzione che possa essere sostituita dalla Corte costituzionale a quella dichiarata costituzionalmente illegittima, considerata la non assimilabilità delle condotte sanzionate. La declaratoria assume pertanto un contenuto meramente ablativo e spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - l'art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 189 del 2012, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro a carico del titolare della sala o del punto di raccolta o di vendita dei giochi per l'inosservanza degli obblighi a carattere informativo sul rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo. La norma censurata dal Tribunale di Trapani punisce indistintamente l'inosservanza dei plurimi obblighi di avvertimento - indicazioni su tagliandi e apparecchi da gioco, esposizione di targhe e materiale informativo delle ASL - contemplati dall'art. 7, comma 5, dello stesso decreto, con una sanzione di considerevole severità e fissa, non modulabile dall'autorità amministrativa e dal giudice in base alle circostanze del caso concreto secondo i criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981. La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che dipende dall'ampiezza dell'offerta di gioco e dal tipo di violazione commessa. Considerato che si tratta di inosservanze di obblighi informativi, a carattere preventivo, sensibilmente antecedenti la concreta offesa all'interesse protetto, non è di ostacolo alla declaratoria di illegittimità costituzionale l'impossibilità di rinvenire, nel sistema vigente, una sanzione che possa essere sostituita dalla Corte costituzionale a quella dichiarata costituzionalmente illegittima, considerata la non assimilabilità delle condotte sanzionate. La declaratoria assume pertanto un contenuto meramente ablativo e spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/09/2012
n. 158
art. 7
co. 6
legge
08/11/2012
n. 189
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1