Sentenza 237/1992 (ECLI:IT:COST:1992:237)
Massima numero 18687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/05/1992; Decisione del
18/05/1992
Deposito del 27/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18688
Titolo
SENT. 237/92 A. REGIONE ABRUZZO - TERRE CIVICHE (NELLA SPECIE, AVENTI SICURA DESTINAZIONE BOSCHIVA O PASCOLIVA) - ALIENAZIONE SENZA PREVIA ASSEGNAZIONE A CATEGORIA - CONVALIDA DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI - POTERE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPO DI INAMMISSIBILITA' DEL NEGOZIO NULLO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 237/92 A. REGIONE ABRUZZO - TERRE CIVICHE (NELLA SPECIE, AVENTI SICURA DESTINAZIONE BOSCHIVA O PASCOLIVA) - ALIENAZIONE SENZA PREVIA ASSEGNAZIONE A CATEGORIA - CONVALIDA DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI - POTERE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPO DI INAMMISSIBILITA' DEL NEGOZIO NULLO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel caso di terre di uso civico sicuramente da classificare come terreni boschivi o pascolivi (quali quelle esistenti nella Regione Abruzzo), l'atto formale di assegnazione a categoria non ha efficacia costitutiva della condizione giuridica di alienabilita' del bene, onde la sua mancanza produce solo un inizio procedimentale - e non la nullita' - dell'autorizzazione ad alienare: talche' qust'ultima puo' (almeno) nel suddetto caso, essere convalidata dal consiglio regionale in quanto organo attualmente competente a porre in essere solo l'atto autorizzativo che quello presupposto, e la censurata norma della regione Abruzzo che disciplina l'esercizio di tale potere di convalida non porta alcuna deroga al principio di risanabilita' di negozi nulli (art. 1423 cod.civ.), giacche' la convalida dell'autorizzazione non equivale a sanatoria del negozio autorizzato, al quale deve invece considerarsi "ab origine" validamente stipulato, nei limiti (che rimangono impregiudicati) in cui la convalida ha efficacia retroattiva. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma quarto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25). - S. n. 221/1992 (massima D).
Nel caso di terre di uso civico sicuramente da classificare come terreni boschivi o pascolivi (quali quelle esistenti nella Regione Abruzzo), l'atto formale di assegnazione a categoria non ha efficacia costitutiva della condizione giuridica di alienabilita' del bene, onde la sua mancanza produce solo un inizio procedimentale - e non la nullita' - dell'autorizzazione ad alienare: talche' qust'ultima puo' (almeno) nel suddetto caso, essere convalidata dal consiglio regionale in quanto organo attualmente competente a porre in essere solo l'atto autorizzativo che quello presupposto, e la censurata norma della regione Abruzzo che disciplina l'esercizio di tale potere di convalida non porta alcuna deroga al principio di risanabilita' di negozi nulli (art. 1423 cod.civ.), giacche' la convalida dell'autorizzazione non equivale a sanatoria del negozio autorizzato, al quale deve invece considerarsi "ab origine" validamente stipulato, nei limiti (che rimangono impregiudicati) in cui la convalida ha efficacia retroattiva. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma quarto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25). - S. n. 221/1992 (massima D).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte