Sentenza 237/1992 (ECLI:IT:COST:1992:237)
Massima numero 18688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/05/1992; Decisione del
18/05/1992
Deposito del 27/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18687
Titolo
SENT. 237/92 B. REGIONE ABRUZZO - TERRE CIVICHE - ALIENAZIONI NON PRECEDUTE DALL'ASSEGNAZIONE A CATEGORIA - CONVALIDA DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI - RETROATTIVITA' TRA LE PARTI DEL NEGOZIO, PUR SE, PRIMA DELLA CONVALIDA, SU INTERVENUTA SENTENZA DI NULLITA' DELL'ALIENAZIONE - ASSENZA, NELLA NORMA IMPUGNATA, DI ALCUNA INDICAZIONE CIRCA I LIMITI DI RETROATTIVITA' DELLA CONVALIDA (CONSEGUENTEMENTE INDIVIDUABILE SOLO DA PARTE DEL GIUDICE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 237/92 B. REGIONE ABRUZZO - TERRE CIVICHE - ALIENAZIONI NON PRECEDUTE DALL'ASSEGNAZIONE A CATEGORIA - CONVALIDA DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI - RETROATTIVITA' TRA LE PARTI DEL NEGOZIO, PUR SE, PRIMA DELLA CONVALIDA, SU INTERVENUTA SENTENZA DI NULLITA' DELL'ALIENAZIONE - ASSENZA, NELLA NORMA IMPUGNATA, DI ALCUNA INDICAZIONE CIRCA I LIMITI DI RETROATTIVITA' DELLA CONVALIDA (CONSEGUENTEMENTE INDIVIDUABILE SOLO DA PARTE DEL GIUDICE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 7, comma quarto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, disciplinando l'esercizio del potere di convalida di precedenti autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, non pregiudica in alcun modo la questione dei limiti di retroattivita', tra le parti, della convalida, e precisamente la questione se la retroattivita' sia impedita non soltanto da una sentenza di annullamento dell'autorizzazione o di nullita' del negozio autorizzato gia' passato in giudicato al momento della delibera di convalida, ma anche dalla pendenza in tale momento di un giudizio di impugnativa della delibera non ancora concluso da una sentenza definitiva: detta questione e', infatti, rimessa interamente al giudice dell'impugnativa. (Non fondatezza, in riferimento all'art., 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma quarto, l. reg. cit., sollevata nel caso del giudizio di impugnativa dell'atto di convalida).
L'art. 7, comma quarto, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, disciplinando l'esercizio del potere di convalida di precedenti autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, non pregiudica in alcun modo la questione dei limiti di retroattivita', tra le parti, della convalida, e precisamente la questione se la retroattivita' sia impedita non soltanto da una sentenza di annullamento dell'autorizzazione o di nullita' del negozio autorizzato gia' passato in giudicato al momento della delibera di convalida, ma anche dalla pendenza in tale momento di un giudizio di impugnativa della delibera non ancora concluso da una sentenza definitiva: detta questione e', infatti, rimessa interamente al giudice dell'impugnativa. (Non fondatezza, in riferimento all'art., 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma quarto, l. reg. cit., sollevata nel caso del giudizio di impugnativa dell'atto di convalida).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte