Sentenza 241/1992 (ECLI:IT:COST:1992:241)
Massima numero 18340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
20/05/1992; Decisione del
20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 04/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 241/92. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - NUOVE CONTESTAZIONI DEL P.M. - AMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE, PER L'IMPUTATO, SOLO "A NORMA DELL'ART. 507" (ASSOLUTA NECESSITA') - CONTESTAZIONE DI "FATTO DIVERSO" - AMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE - ESCLUSIONE PER IL P.M. E LE ALTRE PARTI PRIVATE - INCONGRUITA' DI TALE DISCIPLINA - IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
SENT. 241/92. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - NUOVE CONTESTAZIONI DEL P.M. - AMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE, PER L'IMPUTATO, SOLO "A NORMA DELL'ART. 507" (ASSOLUTA NECESSITA') - CONTESTAZIONE DI "FATTO DIVERSO" - AMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE - ESCLUSIONE PER IL P.M. E LE ALTRE PARTI PRIVATE - INCONGRUITA' DI TALE DISCIPLINA - IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Testo
In un sistema processuale basato sul riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale probatorio e' in primis rimesso all'iniziativa delle parti, e' incongruo che, in caso di nuove contestazioni nel corso dell'istruzione dibattimentale, la regolamentazione dell'attivita' probatoria - come previsto dall'art. 519, secondo comma cod. proc. pen. - sia rimessa al potere-dovere del giudice d'integrazione ai sensi dell'art. 507 (acquisizione di prove assolutamente necessarie), mentre l'iniziativa delle parti in tale attivita' dovrebbe essere riconosciuta pienamente rispetto ai nuovi elementi emersi nel processo secondo i criteri generali previsti dall'art. 190 c.p.p. (diritto alla controprova su circostanze dedotte da altri; diritto a prove nuove non potute indicare tempestivamente e la cui rilevanza emerga successivamente); cosi' come e' contrario alla logica del pieno contraddittorio che sia inibito alle altre parti il loro diritto alla prova in condizioni di parita' con l'imputato. Pertanto l'art. 519, secondo comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (restando assorbiti gli altri parametri invocati), tanto nella parte in cui consente all'imputato, in caso di nuove contestazioni, di chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507", quanto nella parte in cui esclude che - nei casi previsti dall'art. 516 cod. proc. pen. - nuove prove possano essere chieste anche dalle altre parti private e dal pubblico ministero.
In un sistema processuale basato sul riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale probatorio e' in primis rimesso all'iniziativa delle parti, e' incongruo che, in caso di nuove contestazioni nel corso dell'istruzione dibattimentale, la regolamentazione dell'attivita' probatoria - come previsto dall'art. 519, secondo comma cod. proc. pen. - sia rimessa al potere-dovere del giudice d'integrazione ai sensi dell'art. 507 (acquisizione di prove assolutamente necessarie), mentre l'iniziativa delle parti in tale attivita' dovrebbe essere riconosciuta pienamente rispetto ai nuovi elementi emersi nel processo secondo i criteri generali previsti dall'art. 190 c.p.p. (diritto alla controprova su circostanze dedotte da altri; diritto a prove nuove non potute indicare tempestivamente e la cui rilevanza emerga successivamente); cosi' come e' contrario alla logica del pieno contraddittorio che sia inibito alle altre parti il loro diritto alla prova in condizioni di parita' con l'imputato. Pertanto l'art. 519, secondo comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (restando assorbiti gli altri parametri invocati), tanto nella parte in cui consente all'imputato, in caso di nuove contestazioni, di chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507", quanto nella parte in cui esclude che - nei casi previsti dall'art. 516 cod. proc. pen. - nuove prove possano essere chieste anche dalle altre parti private e dal pubblico ministero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 3
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 69
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 78