Sentenza 185/2021 (ECLI:IT:COST:2021:185)
Massima numero 44243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
10/06/2021; Decisione del
10/06/2021
Deposito del 23/09/2021; Pubblicazione in G. U. 29/09/2021
Titolo
Reati e pene - In genere - Discrezionalità del giudice nella commisurazione della sanzione penale all'interno di una forbice edittale - Adeguamento alle particolarità della fattispecie concreta e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito - Necessaria attuazione del principio di proporzionalità, in attuazione e sviluppo di principi costituzionali. (Classif. 210001).
Reati e pene - In genere - Discrezionalità del giudice nella commisurazione della sanzione penale all'interno di una forbice edittale - Adeguamento alle particolarità della fattispecie concreta e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito - Necessaria attuazione del principio di proporzionalità, in attuazione e sviluppo di principi costituzionali. (Classif. 210001).
Testo
La mobilità o individualizzazione della sanzione penale - tramite l'attribuzione al giudice di un margine di discrezionalità nella sua commisurazione all'interno di una forbice edittale, così da poterla adeguare alle particolarità della fattispecie concreta - costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale, al lume dei quali l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità. Ciò implica che, in via di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il "volto costituzionale" del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato, caso per caso, solo a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 50/1980 - mass. 9478; S. 104/1968 - mass. 2985; S. 67/1963 - mass. 1809).
La mobilità o individualizzazione della sanzione penale - tramite l'attribuzione al giudice di un margine di discrezionalità nella sua commisurazione all'interno di una forbice edittale, così da poterla adeguare alle particolarità della fattispecie concreta - costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale, al lume dei quali l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità. Ciò implica che, in via di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il "volto costituzionale" del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato, caso per caso, solo a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 50/1980 - mass. 9478; S. 104/1968 - mass. 2985; S. 67/1963 - mass. 1809).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte