Sentenza 242/1992 (ECLI:IT:COST:1992:242)
Massima numero 18414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  20/05/1992;  Decisione del  20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 04/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18413


Titolo
SENT. 242/92 B. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTI POSTI IN ESSERE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 392 DEL 1978 - CAUSE DI CESSAZIONE - PROVVEDIMENTO DELLA P.A. CHE VIETI 'SINE DIE' L'UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE CON ESCLUSIONE DI OGNI EFFETTO LUCRATIVO DEL CESSATO CONTRATTO - EFFETTI - MANCATA PREVISIONE IN ORDINE ALLA ESCLUSIONE DEL DIRITTO DEL CONDUTTORE ALL'INDENNITA' PER L'AVVIAMENTO COMMERCIALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E' irragionevole che ad una causa di cessazione del rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo, la quale faccia venir meno l'esigenza di ripristinare l'equilibrio dei soggetti del rapporto (v. massima A), come avviene nel caso del provvedimento della pubblica amministrazione che vieti 'sine die' l'utilizzazione dell'immobile - con esclusione di ogni effetto lucrativo della cessata relazione contrattuale - non vengano riconosciuti gli stessi effetti che si verificano nelle altre ipotesi di cessazione del rapporto, le quali, secondo la previsione legislativa, non danno titolo alla indennita' di avviamento. Tale principio, gia' affermato dalla Corte, per i contratti posti in essere successivamente alla entrata in vigore della l. n. 392 del 1978 nella sentenza con cui e' stata dichiarata la parziale illegittimita' dell'art. 34 della legge stessa, deve infatti trovare applicazione anche per l'analoga disciplina relativa ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore la indennita' per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto e' un provvedimento della pubblica amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione economica dell'immobile. - S. n. 542/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte