Sentenza 243/1992 (ECLI:IT:COST:1992:243)
Massima numero 18336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
20/05/1992; Decisione del
20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 04/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18335
Titolo
SENT. 243/92 B. PENSIONI - GEOMETRI - PENSIONE DI VECCHIAIA - LIQUIDAZIONE - LIMITE MASSIMO - DETERMINAZIONE IN BASE AL CRITERIO C.D. DEL SOTTOMINIMO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI ADEGUATEZZA DELLA PENSIONE ALLE ESIGENZE DI VITA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 243/92 B. PENSIONI - GEOMETRI - PENSIONE DI VECCHIAIA - LIQUIDAZIONE - LIMITE MASSIMO - DETERMINAZIONE IN BASE AL CRITERIO C.D. DEL SOTTOMINIMO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI ADEGUATEZZA DELLA PENSIONE ALLE ESIGENZE DI VITA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel disporre, in materia di previdenza per i geometri, riguardo alla pensione di vecchiaia, che la misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare (criterio c.d. del sottominimo) la media del reddito professionale degli ultimi dieci anni dichiarato dall'iscritto ai fini dell'I.R.PE.F., rivalutato nella misura del 100%, l'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, si pone in contrasto sia con la finalita' dei flussi economici destinati a finanziare l'integrazione al minimo delle pensioni (v. massima A), sia con il requisito di adeguatezza della pensione alle esigenze di vita. Pertanto va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.. - Nello stesso senso, riguardo ad altre norme della medesima legge, concernenti le pensioni di inabilita' e invalidita': S. n. 243/1990. V. anche, per l'abrogazione di disposizioni di analogo contenuto, in materia di previdenza forense e di previdenza per gli ingegneri e architetti, le leggi 11 febbraio 1992, n. 141 (art. 1, terzo comma) e 11 ottobre 1990, n. 290 (art. 2, quinto comma).
Nel disporre, in materia di previdenza per i geometri, riguardo alla pensione di vecchiaia, che la misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare (criterio c.d. del sottominimo) la media del reddito professionale degli ultimi dieci anni dichiarato dall'iscritto ai fini dell'I.R.PE.F., rivalutato nella misura del 100%, l'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, si pone in contrasto sia con la finalita' dei flussi economici destinati a finanziare l'integrazione al minimo delle pensioni (v. massima A), sia con il requisito di adeguatezza della pensione alle esigenze di vita. Pertanto va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.. - Nello stesso senso, riguardo ad altre norme della medesima legge, concernenti le pensioni di inabilita' e invalidita': S. n. 243/1990. V. anche, per l'abrogazione di disposizioni di analogo contenuto, in materia di previdenza forense e di previdenza per gli ingegneri e architetti, le leggi 11 febbraio 1992, n. 141 (art. 1, terzo comma) e 11 ottobre 1990, n. 290 (art. 2, quinto comma).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte