Sentenza 244/1992 (ECLI:IT:COST:1992:244)
Massima numero 18426
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/05/1992; Decisione del
20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18427
Titolo
SENT. 244/92 A. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZAZIONE DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA IN VARI SETTORI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE - DIRETTIVE MINISTERIALI PER UNIFORMARE I RELATIVI CRITERI - EMANAZIONE NEI CONFRONTI DELLE PROVINCE AUTONOME - NON SPETTANZA ALLO STATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO, 'IN PARTE QUA', DEL DECRETO MINISTERIALE INVASIVO.
SENT. 244/92 A. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZAZIONE DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA IN VARI SETTORI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE - DIRETTIVE MINISTERIALI PER UNIFORMARE I RELATIVI CRITERI - EMANAZIONE NEI CONFRONTI DELLE PROVINCE AUTONOME - NON SPETTANZA ALLO STATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO, 'IN PARTE QUA', DEL DECRETO MINISTERIALE INVASIVO.
Testo
L'emanazione, nei confronti delle Province autonome, di direttive ministeriali intese a uniformare la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati al risparmio energetico, e' priva di fondamento legislativo, essendo stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e 38, L. n. 10 del 1991, nella parte in cui includevano "nella delega delle funzioni amministrative e nel procedimento di ripartizione dei finanziamenti ivi previsti, anche le Province autonome di Trento e di Bolzano", anziche' considerare dette funzioni come proprie di queste. Non spetta quindi allo Stato dettare, nei confronti delle medesime Province autonome, le direttive contemplate nell'art. 9, comma secondo, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, e va conseguentemente annullato 'in parte qua' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991. - S. n. 483/1991 (massima S).
L'emanazione, nei confronti delle Province autonome, di direttive ministeriali intese a uniformare la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati al risparmio energetico, e' priva di fondamento legislativo, essendo stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e 38, L. n. 10 del 1991, nella parte in cui includevano "nella delega delle funzioni amministrative e nel procedimento di ripartizione dei finanziamenti ivi previsti, anche le Province autonome di Trento e di Bolzano", anziche' considerare dette funzioni come proprie di queste. Non spetta quindi allo Stato dettare, nei confronti delle medesime Province autonome, le direttive contemplate nell'art. 9, comma secondo, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, e va conseguentemente annullato 'in parte qua' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991. - S. n. 483/1991 (massima S).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 12
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
legge 21/04/1983
n. 127
art. 0