Sentenza 244/1992 (ECLI:IT:COST:1992:244)
Massima numero 18427
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/05/1992; Decisione del
20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18426
Titolo
SENT. 244/92 B. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (P.E.N.) - ATTUAZIONE - CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO - MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE - PREVISIONE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - INAMMISSIBILITA' (ESSENDO IL DECRETO IMPUGNATO ATTINENTE AI SOLI CONTRIBUTI DI COMPETENZA STATALE).
SENT. 244/92 B. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (P.E.N.) - ATTUAZIONE - CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO - MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE - PREVISIONE CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - INAMMISSIBILITA' (ESSENDO IL DECRETO IMPUGNATO ATTINENTE AI SOLI CONTRIBUTI DI COMPETENZA STATALE).
Testo
Il decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 1991 - il quale, in attuazione dell'art. 18, L. n. 10 del 1991, prescrive le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi per risparmio energetico, di cui all'art. 14 s.l. - non si riferisce ai contributi di competenza delle Province autonome, ma solo a quelli di spettanza statale (la presentazione delle relative domande anche alle regioni o province autonome essendo prevista soltanto per consentire l'esercizio di loro competenze eventualmente coinvolte dagli interventi statali). Pertanto, non avendo il suddetto decreto alcuna incidenza su competenze provinciali, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di esso dalla Provincia di Bolzano. - v. S. n. 483/1991 (massima Z).
Il decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 1991 - il quale, in attuazione dell'art. 18, L. n. 10 del 1991, prescrive le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi per risparmio energetico, di cui all'art. 14 s.l. - non si riferisce ai contributi di competenza delle Province autonome, ma solo a quelli di spettanza statale (la presentazione delle relative domande anche alle regioni o province autonome essendo prevista soltanto per consentire l'esercizio di loro competenze eventualmente coinvolte dagli interventi statali). Pertanto, non avendo il suddetto decreto alcuna incidenza su competenze provinciali, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di esso dalla Provincia di Bolzano. - v. S. n. 483/1991 (massima Z).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 12
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
legge 21/04/1983
n. 127
art. 0